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Questo sito utilizza soltanto cookie tecnici ----- AVVISI ----- GLI ALLEGATI ALL'AGENDA ANIV 2025 sono disponibili nell'Area riservata ----- Nell'area riservata sono stati pubblicati i seguenti documenti: Verbale del Consiglio Generale del 29 marzo 2025 ----- Comunicazioni (2) del presidente del 17 aprile 2025 ----- Sono stati inoltre pubblicati i seguenti documenti: Verbale del Congresso regionale del Trentino Alto Adige del 12/05/2025 ----- Numero 1 anno 2025 della rivista L'Ispettore e la Società ----- CONVENZIONE Aniv - Kinto per il noleggio a lungo termine delle automobili Toyota e Lexus. Offerte valide fino al 30 aprile 2025. -----
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IL PROGRAMMA DEI LAVORI DEL FORUM

 

È ormai approntato, benché ovviamente non ancora definitivo, il programma dei lavori del Forum Aniv 2025, dal titolo «A.I. Attività Ispettive Artificial Intelligence».

Il tema che andremo a sviluppare con il nostro 43°Forum è sicuramente attuale ed accattivante. Ci troviamo a vivere una fase molto particolare del terzo millennio, l'Intelligenza Artificiale sta entrando prepotentemente in tutti i settori lavorativi e pervade ormai tutte le attività esercitate dagli esseri umani.

Ispettore IA

In attesa di una indispensabile, concreta e vera regolamentazione a livello internazionale, che tenga essenzialmente conto dei tanti pericoli che possono annidarsi a causa di uno sviluppo talmente veloce che rischia di essere incontrollato e dai potenziali effetti indesiderati, appare chiaro a tutti che l'utilizzo dell'I.A. nei settori più avanzati, quali l'elettronica, la robotica, la medicina, la fisica sta portando enormi vantaggi in termini di efficacia ed efficienza.

In questo rivoluzionario contesto, la prospettiva di un utilizzo dell'I.A. anche in ambito ispettivo è foriera di inesplorati scenari che potrebbero davvero rivoluzionare l'attività di controllo e verifica posta in essere nei confronti delle imprese italiane. Si può certamente ipotizzare una migliore e più mirata selezione delle aziende da sottoporre a verifica amministrativa, il che comporta minori rischi di inutili verifiche nei confronti delle imprese virtuose e corrette, focalizzando invece l'attenzione della vigilanza ispettiva verso le realtà che operano in modo scorretto ed illegale.

Insieme alle recenti disposizioni normative introdotte col DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19, tese a favorire un sistema dei controlli premiale (Patente a crediti e lista di conformità), la sinergia che si otterrà con l'ausilio dell'I.A. nel sistema dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché in materia di sicurezza sul lavoro, lascia sperare positivamente in un miglioramento complessivo di tutte le attività interessate.

Proprio questo sarà il fulcro del dibattito e delle relazioni che interesseranno il nostro prossimo Forum, anche a dimostrazione di come l'Aniv sia sempre in prima linea nell'organizzare momenti di formazione ed approfondimento che interessano tutti i soggetti coinvolti nell'opera di sensibilizzazione per un mercato del lavoro sempre più corretto e rispettoso delle regole stabilite dalla legge.

Perciò, grazie alla presenza di qualificati relatori provenienti dal mondo universitario, politico, sindacale, datoriale, dirigenti degli Enti e delle associazioni di categoria, il prossimo Forum costituirà un'ennesima occasione di arricchimento culturale sia per gli ispettori che per i consulenti del lavoro che vorranno partecipare.

Un caro saluto e un arrivederci al Villaggio Bahja nella cittadina di Paola.

Giancarlo Sponchia

  

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Pubblicato: 16 Aprile 2025
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CONVEGNO

 

Organizzato da Umana e ANIV con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, dell’INPS e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna.

 

 Comunicato stampa finale - Foto

 

 

“Lavoro e nuove normative”

Il convegno Umana-ANIV fa il punto su appalto, distacco, reti e somministrazione

 

Bologna - Sala congressi dello Starhotels Excelsior - Viale Pietramellara, 51 - 40121 Bologna

Martedi 25 Febbraio 2025

ORE 10.00 - 13.00

 

PROGRAMMA (non definitivo)

riga

 

Saluti introduttivi:

Dott. Giancarlo Sponchia, Presidente Aniv

Dott.ssa Rosa De Simone, Direzione Regionale Inps Emilia Romagna

Dott. Pier Paolo Redaelli, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna

Dott.ssa Maria Raffaella Caprioglio, Presidente Umana


Relazioni:

Prof. Giuseppe Gentile, Responsabile Centro Studi Aniv

Dott. Luca Loschiavo, Direzione Centrale Entrate Inps

Avv. Aldo Bottini, Partner Studio Toffoletto - De Luca Tamajo

Dott. Leonardo Fabretti, Responsabile Ufficio Legale e Contrattualistica Umana


Tavola rotonda:

Avv. Massimo Montorzi, Area Relazioni Industriali e Lavoro Confindustria Emilia Area Centro

Dott. William Ballotta, Segreteria Generale Cisl Emilia Romagna

Dott. Manuel Michelacci, Segreteria Confederale Uil Emilia Romagna

Dott. Paride Amanti,Segreteria Confederale Cgil Emilia Romagna

Dott. Antonio Zoina, Direttore Ispettorato d’Area Metropolitana di Bologna

Dott. Giuseppe Venier, Amministratore Delegato Umana

Modera: Dott. Valerio Giusti, Responsabile regionale Aniv Emilia Romagna


Conclusioni:

Dott. Giovanni Paglia, Assessore al Lavoro Regione Emilia Romagna


Segue aperitivo

 

Scarica il programma

 

 

Pubblicato: 28 Febbraio 2025
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agenda aniv 2025

 


AGENDA ANIV 2025

GUIDA PRATICA PER UNA CORRETTA CONTRIBUZIONE

 

La nostra guida sistematica ed aggiornata per l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione sociale, dal titolo: “Guida pratica per una corretta contribuzione” è stata rivista ed aggiornata per l'edizione 2025. A distanza di trentasette anni siamo ancora in grado di offrire un prodotto molto apprezzato sia dagli ispettori che dai professionisti che a vario titolo operano nel complesso mondo del lavoro. Un grazie particolare ancora una volta al nostro Centro Studi Aniv per il prezioso contributo offerto per l'aggiornamento a questa versione.

Nel prezzo di acquisto della Guida Pratica 2025 (Agenda Aniv) è inoltre incluso il volume: LA PREVIDENZA NEL SETTORE GIORNALISTICO a cura di Michele Martino.

Come per l'Agenda 2024, è disponibile anche la versione web, che si può acquistare sia unitamente all’agenda Aniv, a prezzo agevolato, sia singolarmente. Abbiamo mantenuto lo stesso prezzo dell'anno scorso sia per l’acquisto della versione cartacea che di quella web. E abbiamo, inoltre, mantenuto l’abbonamento gratuito per un anno alla rivista L’Ispettore e la Società, per chi acquista l’agenda.

Per coloro che avranno acquistato l'Agenda 2025, l'Aniv metterà a disposizione, anche per quest'anno, nell’apposita “Area riservata” presente all’interno del nostro sito www.aniv.it, i seguenti allegati:

-      il Compendio delle prestazioni erogate dall’INPS;

-      il Prontuario 2025 con le tabelle in materia di contributi, minimali, ANF ecc...;

-      La guida pratica alle sanzioni amministrative;

-      la rivista “L’Ispettore e la Società”*;

-      gli aggiornamenti delle norme e delle disposizioni fino al 31 marzo 2025.

L'accesso all'Area riservata sarà possibile solo tramite credenziali (utente e password) che saranno fornite dall'Aniv.

Ci auguriamo che, come negli anni precedenti, anche questa volta il nostro impegno venga apprezzato e rappresenti un valido supporto per tutti gli operatori.

 btn acquista

 

 * (per 1 anno)

 

Pubblicato: 01 Dicembre 2024
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Parità di genere - Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato

 

Messaggio Inps n. 2844 del 13-08-2024 - Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.
Chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste. Differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023

 (di Rossella Donnici, Centro studi Aniv)

 

L'Istituto Nazionale di previdenza, con il messaggio n.2844 del 13/08/2024 ha fornito dei chiarimenti in merito alla modalità di trasmissione delle richieste di esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.

Si tratta di un esonero non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 162/2021; i beneficiari sono i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall'articolo 4 della suddetta legge.

La certificazione di genere rappresenta una delle principali previsioni contenute nel PNRR nel quadro della priorità trasversale relativa alla parità di genere; si tratta di uno strumento che ha l’obiettivo di incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree che presentano maggiori criticità, come le opportunità di carriera, la parità salariale a parità di mansioni, le politiche di gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità.

parity man woman

L’adozione da parte degli imprenditori e delle imprenditrici della certificazione di genere viene sostenuta da appositi incentivi anche di natura fiscale. La certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. Pertanto, solo le certificazioni rilasciate dai citati Organismi, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in argomento.

L’INPS, già con Circolare n.137/2022, ha illustrato l’esonero contributivo in argomento, fornendo le istruzioni operative per consentire, ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere, di accedere alla misura di esonero nella prima campagna. La circolare ha stabilito la cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri, di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.

Ai fini dell’ammissione all’esonero in oggetto, i datori di lavoro in possesso della certificazione potranno inoltrare apposita domanda all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Con successivi Messaggi INPS n.1269/2023 e n. 4614/2023 sono stati forniti chiarimenti in merito alla compilazione delle domande di esonero, ove indicare, tra le altre informazioni necessarie, la retribuzione media mensile globale, e non quella del singolo lavoratore, relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere.

Tuttavia, dall’esame dei moduli di domanda presentati in occasione delle campagne di esonero, sono emerse delle difformità nelle dichiarazioni dei datori di lavoro, ragion per cui sono stati forniti gli ulteriori chiarimenti di cui al messaggio in argomento. Si è precisato che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione. In sostanza, la retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto, ovvero all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda, e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

Con il messaggio n. 2844 viene, altresì, differito al 15 ottobre 2024 il termine di presentazione delle domande di esonero per i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata. Entro il termine perentorio indicato, i datori di lavoro dovranno rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee, e presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le indicazioni sopra specificate.

In fase di elaborazione massiva delle domande, in caso di domande con errori non rettificati, le stesse saranno accolte con il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. Il risultato dell’elaborazione delle istanze verrà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) e indicazione dell’importo autorizzato.

Alle aziende autorizzate all’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.

L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa. L’accoglimento della domanda fa sì che l’esonero venga riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione, pertanto, i datori di lavoro privati, che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato di parità di genere, non devono ripresentare domanda.

Infine, il messaggio chiarisce che l’INPS procederà a sanatoria delle domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante, nei casi di erronea indicazione del periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi da parte dei datori di lavoro. L’effettiva fruizione della misura di esonero potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione massiva delle istanze trasmesse.

Scarica il messaggio 2844

 

 

 

Pubblicato: 27 Settembre 2024
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Corte Costituzionale - Sentenza n. 148 del 25 luglio 2024

 

Con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 230 bis del codice civile, aula tribunalenella parte in cui non prevede come familiare anche il “convivente di fatto” e come impresa familiare quella in cui collabora anche il “convivente di fatto” e conseguentemente anche dell’art. 230 ter del codice civile che accorda al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta rispetto a quella garantita dall’art. 230 bis del codice civile per il familiare.

 

(di Domenica Cori, Centro studi Aniv)

 

Con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella in cui collabora anche il «convivente di fatto». Conseguentemente, ha dichiarato anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del codice civile che accorda al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta rispetto a quella garantita dall’art. 230 bis per il familiare.

Il caso che ha portato alla storica pronuncia ha riguardato una convivente che aveva avviato un’attività commerciale e aveva prestato attività lavorativa a favore di un soggetto già coniugato con altra donna, dal 2004 al 2012, anno del decesso di quest’ultimo. La Corte di Cassazione aveva chiesto l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite che aveva rimesso la questione alla Corte Costituzionale.

Il rimettente aveva infatti sottolineato come l’esclusione del convivente more uxorio dall’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del codice civile e la non applicabilità retroattiva dell’art. 230 ter del codice civile si ponesse in contrapposizione all’art. 2 della Costituzione che: “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, nonché dell’art. 4 della Costituzione il quale “riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro” come strumento non solamente di guadagno, ma anche di affermazione della propria personalità e degli artt. 35 e 36 della Costituzione che, rispettivamente, tutelano il lavoro e riconoscono il diritto ad una “retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro”.

La normativa si porrebbe anche in contrasto con normative comunitarie (art. 9CDFUE) e pattizie (artt. 8 e 12 CEDU), le quali riconoscono e tutelano sia il diritto di sposarsi che quello di formare una famiglia indipendentemente dal matrimonio. La Corte Costituzionale ripercorre nella sentenza n. 148/2024 le più importanti riforme in materia, quella del 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 151) che introdusse l’art. 230 bis del codice civile, riconoscendo al familiare che presta la propria attività di lavoro in modo continuativo nell’impresa familiare o nella famiglia a favore di un imprenditore legato da coniugio, parentela entro il terzo grado e affinità entro il secondo, diritti patrimoniali e diritti amministrativi e gestori, superando la presunzione di gratuità del rapporto familiare (affectionis vel benevolentiae causa) e quella del 2016 (legge 20 maggio 2016, n. 76) che accogliendo una concezione pluralistica della famiglia ha aggiunto l’art. 230 ter del codice civile assicurando al convivente che lavori nell’impresa familiare (non nella famiglia) una partecipazione basata sui risultati economici dell’impresa sulla base del lavoro prestato, senza altri diritti come il mantenimento o i diritti partecipativi o quelli di prelazione nell’ipotesi di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda.

Palazzo corte costituzionaleLa Corte Costituzionale ha ritenuto la questione di costituzionalità fondata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione che, valutati nel loro complesso, richiedono per la convivenza di fatto una tutela che si affianca a quella della famiglia fondata sul matrimonio di cui all’art. 29 della Costituzione.

Alla luce dell’evoluzione sociale, legislativa e giurisprudenziale, nonché in considerazione della normativa europea che ha dato piena dignità alla famiglia composta dai conviventi di fatto e al fine di garantire l’effettività della tutela del lavoro reso nel contesto di un’impresa familiare, la Corte Costituzionale ha esteso la disciplina prevista dell’art. 230 bis del codice civile per i familiari che prestano la propria attività nella famiglia o nell’impresa familiare, anche ai conviventi di fatto intendendosi come tali: “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” (art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016) e conseguentemente ha dichiarato illegittimo anche l’art. 230 ter del Codice civile che riconosceva una tutela dimidiata al convivente di fatto che prestava la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente.

Alla luce della storica sentenza della Corte Costituzionale in commento, la famiglia va infatti oramai considerata sia nella versione istituzionale composta da due membri di sesso diverso o uguale uniti, rispettivamente, dal matrimonio o dall’unione civile, sia nella versione moderna costituita da coppie conviventi, rientrando entrambe nella tutela dell’art. 2 della Costituzione. Infatti la ratio legislativa di protezione che ha introdotto l’art. 230 bis del codice civile al fine di tutelare la persona che lavora in contesti di solidarietà familiare in cui ci può essere un predominio dell’imprenditore nei confronti degli altri soggetti è la medesima per i familiari così come per i conviventi.

In definitiva, è incostituzionale escludere il convivente, il quale si trova in una condizione di fatto che non differisce da quello del lavoro familiare prestato da chi è legato all’imprenditore da un rapporto di coniugio, parentela o affinità, da una norma posta a tutela del diritto del lavoro che va riconosciuto “quale strumento di realizzazione della dignità di ogni persona sia come singolo che come componente della comunità, a partire da quella familiare”.

 

 La sentenza

 

 

 


Pubblicato: 11 Agosto 2024
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LE NUOVE REGOLE DELL’OBBLIGAZIONE SOLIDALE CONTRIBUTIVA

 

In materia di appalti di opere o servizi l'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 prevede la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi. Il decreto PNRR (D.L. 02/03/2024 n.19, convertito in Legge 29/04/2024 n. 56) con l’art. 29, comma 2 ha rafforzato le misure di contrasto all'utilizzo irregolare degli appalti, introducendo il nuovo comma 1-bis e un nuovo capoverso al comma 2.

 

(di Valerio Giusti, Centro studi Aniv)

 

 

L’art. 29, comma 2, D. L. 02/03/2024 n.19, convertito in Legge 29/04/2024 n. 56, ha modificato l’art. 29 del D.lgs 10/09/2003 n. 276, introducendo il nuovo comma 1-bis e un nuovo capoverso al comma 2.

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 29 del D.lgs 10/09/2003 n. 276 introduce una novità di carattere contrattuale: “Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”.

L’introduzione del nuovo comma comporterà che, al momento di verificare la regolarità contributiva dei lavoratori occupati nell'appalto (o subappalto), occorrerà accertare che la contribuzione sia stata calcolata su retribuzioni non inferiori a quelle previste dal nuovo comma 1 bis, ovvero sulle retribuzioni previste dai contratti collettivi maggiormente applicati in quel territorio per quella tipologia economica. La novella è data dal fatto che il nuovo comma introduce l'obbligo di applicare il contratto collettivo legato all'attività lavorativa effettivamente svolta nell’ambito dell’appalto.

Se da una parte la norma sembrerebbe chiarire l'impossibilità di applicare dei contratti generici in presenza di un'attività lavorativa ben specifica, resta il dubbio su come si debba individuare il contratto maggiormente applicato in un determinato settore o zona e quale sarà il CCNL su cui calcolare l’imponibile contributivo ed assicurativo anche alla luce delle altre norme vigenti.

Il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con modifiche in Legge 07 dicembre 1989, n. 389, recita che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Mentre non appare particolarmente complesso individuare le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, risulterebbe molto più arduo individuare quale possa essere il contratto maggiormente applicato in una determinata zona o territorio visto il numero consistente di contratti che risultano registrati nelle banche dati del CNEL. Senza contare che potrebbe verificarsi che, in un determinato territorio, la maggioranza dei datori di lavoro, in palese violazione dell’art.1 della L.389/89, potrebbe aver applicato ai propri dipendenti un contratto collettivo “nazionale” assolutamente non rappresentativo, uno di quei famigerati contratti pirata, che comportano retribuzioni e istituti contrattuali differiti (ferie, 13ma, ecc.) di importo nettamente inferiore con riduzione anche delle tutele in merito ad altre fattispecie come l’improprio utilizzo delle assenze non retribuite, il mancato riconoscimento della carenza per malattia, ecc.

Appare evidente che, al fine dell’individuazione dell’imponibile contributivo previdenziale ed assistenziale non si possa non tener conto del combinato disposto delle due norme e che il contratto più rappresentativo del territorio e/o settore merceologico individuato ai sensi del nuovo comma 1bis dell’art. 29 del D.lgs 276/2003, faccia parte dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o locale e/o individuale se migliorativi, come indica l’art. 1 della L.389/89, in una sorta di perfetta coesistenza delle due norme.

****

Come già anticipato, l’art. 29, c. 2, D.L. 02/03/2024 n.19, convertito in L. 29/04/2024 n. 56, ha introdotto anche un nuovo capoverso al comma 2 dell’art. 29 del D.lgs 10/09/2003 n. 276: “Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all’articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all’articolo 18, comma 5-bis.” 

I casi normati dai commi 2 e 5-bis citati dall’art. 18 del Decreto Legislativo 10/09/2003, n. 276, sono:

1) i casi di somministrazione di manodopera in assenza dei requisiti previsti dall’art.4, c.1, lettera a) e lettera b) del D.lgs 276/2003, ovvero la somministrazione di lavoratori da parte di datori di lavoro che non risultano inseriti nell’apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro previsto per le Agenzie autorizzate alla somministrazione di manodopera (art.18 c.2 D.lgs 276/2003);

2) i casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1.

Con queste modifiche il legislatore ha voluto sottolineare che in tutti i casi di fornitura illecita di manodopera, formalmente occultata attraverso un utilizzo improprio degli strumenti contrattuali della somministrazione, dell’appalto, del subappalto, della subfornitura o del distacco, il vero datore di lavoro/utilizzatore e il formale pseudo-datore sono sempre e comunque obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

logistica 1

Occorre precisare che già oggi gli ispettori di vigilanza previdenziale, accertata la somministrazione illecita e/o fraudolenta, o l’appalto e/o il distacco non genuini, ovvero in tutti i casi in cui viene accertato che il datore di lavoro formale registrato sui libri obbligatori di lavoro e nelle comunicazioni telematiche obbligatorie (unilav, ecc.) non è il datore di lavoro effettivo, procedono ad addebitare tutta la contribuzione previdenziale dovuta nei confronti dei lavoratori illecitamente occupati al datore di lavoro effettivo, rimandando agli uffici amministrativi di fare salva la contribuzione eventualmente versata dal pseudo-datore di lavoro.

Una scelta obbligata dal fatto che l’art. 2115 del Codice Civile impone all’imprenditore/datore la responsabilità del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro. Nel momento in cui viene accertato un datore di lavoro debitamente “occultato”, questi diventa il soggetto giuridico destinatario degli obblighi previsti dall'articolo 2115 C.C., in virtù dell’autonomia del rapporto previdenziale e anche dall’orientamento giurisprudenziale consolidato ribadito chiaramente anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 10 del 11/07/2018 nei passaggi di seguito riportati:

“...Sul piano invece del recupero contributivo va considerato che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro ed Ente previdenziale trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro; come tale non consegue alla stipula di un atto di natura negoziale ed è indifferente alle sue vicende processuali essendo del tutto sottratto alla disponibilità delle parti (Cass. Sent. n. 17355/2017 e n. 6001/2012). In altri termini, lo stesso recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l’A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore. In ambito previdenziale, infatti, vale il principio secondo cui «…l’unico rapporto di lavoro rilevante verso l’ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo…» (Cass. Sent. n. 20/2016, n. 463/2012). Ne consegue, anche sulla base dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nella vigenza della L. n. 1369/1960, che gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore – che si configura, pertanto quale datore di lavoro di fatto – gravano per l’intero su quest’ultimo.

La circolare INL n. 10/2018 ha fornito anche precise indicazioni sulla determinazione dell’imponibile contributivo da addebitare all’effettivo datore di lavoro: “...Il personale ispettivo, quindi, procederà alla determinazione dell’imponibile contributivo dovuto per il periodo di esecuzione dell’appalto avendo riguardo al CCNL applicabile al committente ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989 e al conseguente recupero nei confronti dello stesso, fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore. Tale impostazione, che prevede un coinvolgimento dello pseudo appaltatore nell’adempimento degli obblighi contributivi, è peraltro in linea con il principio tracciato dalla Corte Costituzionale in riferimento alla responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 nella recente sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, in virtù della quale «…la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento…», a prescindere dalla fattispecie negoziale utilizzata (cfr. anche INL circ. n. 6/2018).”

Con la novella normativa introdotta dal D.L. 19 del 02/03/2024, il legislatore, oltre a confermare i contenuti della predetta circolare, ribadisce con forza di legge che, anche se l’effettivo datore di lavoro diventa il responsabile principale degli obblighi contributivi e retributivi, lo pseudo-datore che ha formalmente costituito il rapporto di lavoro resta comunque obbligato in solido per tutti i doveri retributivi e contributivi legati ai lavoratori oggetto del “contratto” ritenuto non legittimo.

L’obbligazione solidale prevista dal comma 2 dell’art. 29 del D.lgs 276/2003, viene estesa agli pseudo-datori di lavoro a cui sia stata contestata la somministrazione illecita e/o fraudolenta o cui sia stato contestato l’appalto o il distacco non genuini in aggiunta alle relative sanzioni amministrative e/o penali.

A questo punto occorre ricordare che l’obbligazione solidale di cui all’art 29 del D.lgs 276/2003 non è l’unica forma di obbligazione solidale contributiva presente nel nostro ordinamento in quanto l’art. 35 del D.lgs 81/2015, disciplina l’obbligazione solidale tra i soggetti che hanno stipulato un legittimo contratto di somministrazione genuina di cui all’art. 30 del D.lgs 81/2015.

Il comma 2 dell’art. 35 del D.lgs 81/2015 recita, infatti, che “L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.

 

SANZIONI CIVILI (peculiarità)

 

A differenza di quanto previsto dal c. 2 dell’art. 29 del D.lgs 10/09/2003 n. 276, che ha espressamente escluso dalla responsabilità solidale “qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”, tale aspetto non viene citato in nessun modo all'interno dell'art. 35 e fa ritenere che anche l'obbligato in solido sia ancora destinatario anche degli oneri aggiuntivi previsti dal comma 8, lettere a) e b) dell'articolo 116 della legge n. 388/2000.

Per quanto concerne la determinazione dell’imponibile contributivo da utilizzare per la verifica della regolarità contributiva delle retribuzioni applicate dalle aziende somministranti, il comma 2 dell’art. 35 del D.lgs 81/2015  garantisce ai lavoratori somministrati una forma di tutela contrattuale indicando che non possa essere applicata una retribuzione inferiore a quella prevista per i lavoratori subordinati occupati dall’azienda utilizzatrice: "Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore".

Anche in questo caso occorrerà verificare che il contratto collettivo applicato dall’azienda utilizzatrice possieda i requisiti previsti dall’art. 1 della L.389/89, andando a contestare la contribuzione omessa sulle eventuali differenze retributive all’azienda somministrante, chiamando in solido l’azienda utilizzatrice.

Nel caso il contratto di somministrazione genuina fosse stato stipulato dall’azienda utilizzatrice per lo svolgimento di un contratto di appalto, subappalto, ecc., occorrerà chiamare in solido anche gli altri soggetti giuridici coinvolti della filiera produttiva (aziende appaltanti, consorzi, committenti, ecc.).

Con lo stesso verbale, le medesime violazioni contributive accertate nei confronti dei lavoratori somministrati genuinamente, saranno contestate:

  • all’agenzia di somministrazione in qualità di debitore principale;
  • all’azienda utilizzatrice in qualità di obbligato in solido ai sensi dell’art. 35 D.lgs 81/2015;
  • agli altri eventuali attori della filiera produttiva (aziende appaltanti, consorzi e committenti ecc.) in qualità di obbligati in solido ai sensi dell’art. 29 D.lgs 276/2003.

 

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Pubblicato: 10 Luglio 2024
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Forum 2024 - Terza giornata

 

I lavori del 42° Forum Aniv sono stati conclusi con l'intervento di Fabio Vitale, direttore AGEA e consigliere del CDA INPS. Grande soddisfazione è stata espressa dagli ispettori presenti in massa nei tre giorni del convegno per i numerosi attestati di stima giunti da tutti i relatori e gli ospiti intervenuti.

 

Venerdì, 15 giugno 2024

reportage a cura di Domenica Cori e Michele Martino

 

La terza giornata del Forum si è aperta con i saluti di Giuseppe Patania, direttore dell’Ispettorato interregionale Sud del lavoro, il quale ha sottolineato come gli ultimi interventi normativi dimostrino la consapevolezza del legislatore che l’attività di vigilanza non possa essere soltanto repressiva. In tale prospettiva si è aperto dunque un fronte nuovo, nella direzione giusta, dove tutti gli ispettori, ITL, INPS, INAIL operino in sinergia, dove si deve lavorare insieme per il bene del Paese.

È seguito il saluto di Beniamino Scarfone, presidente del Consiglio regionale ANCL Calabria e membro del Centro studi nazionale ANCL, il quale ha evidenziato come ispettori e consulenti del lavoro facciano fronte comune per la legalità e come con le nuove tecnologie ci sia la possibilità di intervenire in modo tempestivo con l’efficace gestione dei dati e la loro condivisione.

sala 11

Con un videomessaggio il neo direttore dell’INAIL, Marcello Fiori, ribadendo come questo Forum Aniv celebri la fine del ruolo ad esaurimento degli ispettori INPS e INAIL, ha dichiarato come tutti siano chiamati a festeggiare perché gli ispettori sono un elemento determinante per i controlli e per il ripristino della legalità e non ci può essere sicurezza senza legalità.

I lavori della terza giornata sono stati aperti da Paolo Pennesi, direttore dell’Ispettorato nazionale del Lavoro.

Una trentennale amicizia con l’Aniv, dimostrata dalla costante partecipazione nel corso degli anni ai Forum. “Ci sono stati tanti momenti di ampia condivisione e anche occasioni di divergenza, ma sempre improntati all’amicizia e al massimo rispetto …”, ha chiosato il presidente Aniv Giancarlo Sponchia.

Sponchia 3

Pennesi ha illustrato alla platea (di tecnici) le patologie più importanti che sono oggetto dell’attività ispettiva e che danno il senso della destrutturazione dell’attuale mercato del lavoro in relazione all’utilizzo della manodopera. Ha inoltre sottolineato come i fenomeni interpositori, in continua crescita, dimostrino come oggi la centralità della forza lavoro abbia perso valore rispetto ad altri elementi quali il know-how o le attrezzature delle aziende.

Con riferimento alla materia di appalti e al D.L. 19 del 2024, il quale ha introdotto sanzioni più severe e reintrodotto la norma penale per contrastare l’interposizione illecita di manodopera, Pennesi, anticipando il contenuto di una prossima circolare sul tema, si è soffermato sulla problematica del momento di consumazione del reato, chiarendo che, trattandosi di fattispecie permanente, se la condotta illecita ha oltrepassato la data di entrata in vigore del decreto, ossia il 2 marzo 2024, soggiace al nuovo quadro sanzionatorio, come chiarito anche dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Dopo avere evidenziato che in materia di appalti conta l’organizzazione di mezzi e persone piuttosto che attrezzature e materiali (prima fondamentali, ma che oggi passano in secondo piano), il direttore dell’INL si è soffermato su alcuni fenomeni particolari, come i contratti di rete sui quali ha anticipato una prossima attività di vigilanza, dato che una prima analisi ha dimostrato come su 1.500 contratti di rete denunciati alla Camera di Commercio, ben 900 hanno rivelato la presenza di una impresa meramente fittizia, la quale non apporta alcun contributo reale alla rete, ma ha soltanto il fine di fornire il personale che queste imprese pensano di utilizzare per un presunto interesse.

Il lungo intervento è proseguito con riferimenti al tema delle società esterovestite, ossia del distacco di dipendenti assunti da una (presunta) filiale estera, a cui viene riconosciuto il trattamento economico del lavoratore italiano, ma i contributi versati sono quelli previsti dal Paese della succursale, come Bulgaria, Romania, Polonia, di molto inferiori rispetto a quelli previsti dalla nostra legislazione.

sala 12

Da ultimo, con riferimento al problema del dumping contrattuale e dei contratti maggiormente rappresentativi, stante la mancata attuazione di parte dell’art. 39 della Costituzione, ha sottolineato come, alla luce dei dati raccolti da una sezione apposita del Ministero del Lavoro, in considerazione del rapporto fra i contratti CIGL CISL e UIL e i restanti, il contratto comparativamente più rappresentativo non può che essere appunto quello firmato da CIGL, CISL e UIL.

I lavori sono proseguiti con l’intervento del sostituto procuratore di Lamezia Terme Giuseppe Falcone, il quale ha esaminato la fattispecie del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all’art. 603 bis c.p., introdotto dalla Legge n. 199/2016.

Rimarcando come il reato di caporalato si caratterizzi per indagini particolarmente complesse, le quali spesso sono condotte su impulso dell’attività ispettiva e che su questa tipologia di reato c’è stata molta attenzione, come dimostrano la circolare del 2019 del Ministero del Lavoro e due programmi internazionali, Falcone ha evidenziato come spesso il caporalato venga riscontrato in agricoltura e nei confronti di immigrati clandestini.

Passando all’esame della condotta tipica del caporalato, ha esaminato gli elementi costitutivi di una norma che il legislatore ha descritto in maniera generica, ossia lo “sfruttamento” e lo “stato di bisogno” che possono essere riscontrati in presenza di retribuzioni difformi dal CCNL, di una reiterata violazione relativa all’orario di lavoro, alla sicurezza, nella sussistenza di situazioni degradanti e ha messo in evidenza come un buon ispettore possa fare la differenza per le indagini, ad esempio con l’acquisizione di puntuali dichiarazioni dei lavoratori dalle quali emergono i suddetti elementi dello sfruttamento e dello stato di bisogno.

Il Forum è proseguito con l’intervento di Enrico Vannicola, dell’Ufficio di Presidenza nazionale ANCL, che ha ricordato come il cliente che si affida al consulente del lavoro non incorra generalmente nel reato di caporalato e che l’interesse del consulente del lavoro è quello di avere aziende nella piena regolarità. Al fine della legalità, ha aggiunto, è necessaria una crescita culturale poiché quei datori di lavoro che sfruttano spesso sono mal consigliati e a tale fine l’ANCL può lavorare in stretta sinergia con l’ANIV.

Palco 4

La collaborazione fra ANCL e ANIV è stata richiamata anche da Cecilia Catalano, responsabile operativo Centro studi ANCL, la quale continuando sul tema della destrutturazione del mondo del lavoro, che non vede più al centro il lavoratore, si è soffermata su un problema che gli ispettori conoscono molto bene, ossia la difficoltà del calare la norma nel concreto, al fine di contribuire ad un lavoro più legale possibile e tutelare la parte debole del rapporto di lavoro.

Ad esempio, con riferimento ad una nuova frontiera dei rapporti di lavoro come i lavoratori digitali e ad un eventuale caporalato digitale, nel caso di algoritmi che prevedano sanzioni come il blocco dell’account o l’impossibilità di effettuare le consegne e di essere retribuito.

È quindi la volta di Alfonsina Amaduzzi, responsabile dell’Ufficio vigilanza assicurativa INAIL, la quale ha deciso di iniziare il suo intervento ritornando sulla testimonianza del padre del giovane Giuliano De Seta, morto a 18 anni mentre era occupato in attività di alternanza scuola lavoro, con il quale si è significativamente aperto questo Forum.

Ha voluto anche ricordare la figura di un ispettore INAIL ora in pensione, Mario Saverio Di Martiis, che dedica il suo tempo a questo tema, andando anche nelle scuole italiane per fare conoscere ai giovani il valore del lavoro sicuro e della salvaguardia della vita umana. Gli ispettori INAIL sono infatti accanto alle persone e sviluppano una particolare sensibilità, la quale diventa un metodo di lavoro che li porta ad una particolare attenzione anche nell’accompagnare l’azienda in un processo di regolarizzazione.

La Amaduzzi ha quindi focalizzato l’intervento sugli ultimi provvedimenti INAIL diretti ad estendere la tutela assicurativa, ad esempio, agli studenti in alternanza scuola lavoro, alla scuola in genere o, con riferimento al fondo per ristoro, ai familiari degli studenti, perché la rendita ai superstiti non è ammissibile ed è quindi sulle attività di prevenzione che bisogna agire. Prevenzione che si realizza anche attraverso maggiori controlli ispettivi. Infine ha ricordato l’apporto INAIL per la piattaforma informatica con la quale condividere i dati sulla sicurezza e pianificare i controlli, al fine di verifiche ispettive sempre più mirate, come le attuali tecnologie consentono.

sala 09

E l’importanza di rafforzare le competenze degli ispettori, auspicando un lavoro di squadra a seguito dell’eliminazione del ruolo ad esaurimento degli ispettori INPS e INAIL.

A seguire Antonio Curti, direttore vicario della Direzione centrale Formazione INPS, il quale dopo aver evidenziato i risultati eccezionali raggiunti dagli ispettori nonostante la diminuzione del numero, con riferimento alle esigenze formative del corpo ispettivo ha ricordato come in questa materia l’evoluzione normativa sia rapidissima e ciò impone spesso l’autoformazione continua, anche mediante il confronto tra ispettori.

Se i formatori fossero paragonati a dei sarti, ha affermato “l’abito sartoriale degli ispettori è difficile perché deve essere mutabile giorno per giorno, ora per ora”. Infine, anticipando alcune prossime iniziative formative con riferimento alla riforma CARTABIA o sulla I.A., ha messo in evidenza come gli ispettori, per la loro esperienza e capacità, possono essere chiamati a collaborare attivamente per l’attività di formazione messa in campo dall’Istituto.

Donatella Traversa, dirigente centrale Vigilanza INPS e punto di riferimento di questi anni in Direzione Generale per tutti gli ispettori, sottolineando l’attenzione massima ricevuta dagli ispettori in questo Forum, si è soffermata sull’evoluzione del ruolo del funzionario ispettivo, che non deve soltanto “punire”, ma deve anche essere un “consulente” dell’azienda. Ha quindi evidenziato l’altissima professionalità del corpo ispettivo, talvolta chiamato ad interpretare le norme legislative che si susseguono, in quanto spesso si effettuano accessi ispettivi subito dopo l’entrata in vigore di un provvedimento di legge.

Ricordando il tavolo trasversale fra vigilanza documentale e ispettiva e le varie convenzioni con GDF, AGEA, ecc…, ha rimarcato che dove c’è irregolarità contributiva spesso si annidano anche irregolarità sulla sicurezza e dunque la presenza fisica degli ispettori sul territorio può fare la differenza. Non solo per il recupero contributivo, ma anche quindi ai fini della sicurezza.

A fronte di questi obiettivi sfidanti ha concluso testualmente, riprendendo il titolo del Forum: “Avanti tutti! Il nostro obiettivo non era solo abolire il ruolo ad esaurimento, è confermare la vostra presenza, la vostra importanza per la legalità nel nostro Paese”.

È seguito l’intervento ad ampio raggio, come ad ogni Forum Aniv, di Guglielmo Loy, presidente del CIV INAIL, il quale, dopo avere salutato gli ispettori in sala come “…persone impegnate in un’azione che dire importante è poco…”, è passato ad esaminare l’attuale mondo del lavoro nelle sue svariate declinazioni, definendolo “profondamente mobile…”, “…un processo fluido e in grande movimento…”.

Sala 10

Conseguentemente anche le azioni per il contrasto sono in movimento. In Italia ci sono 3 milioni e mezzo di luoghi dove si lavora e questo è indice anche di come si sovrappongono attività tradizionali e grandi innovazioni. Molti i temi che sono stati toccati da Loy con riferimento al mondo del lavoro: l’attuale processo di movimento trasnazionale, l’innovazione tecnologica che modifica il modo di lavorare e relazionarsi, il tema ambientale, quello del lavoro fragile con le buste paga finte, i part-time finti, la restituzione di parte dei soldi in busta paga, il mondo della logistica e come incida tutto questo sulla previdenza e sicurezza. Di fronte a questi fenomeni occorre la specializzazione della figura dell’ispettore.

I lavori della giornata sono stati conclusi da Fabio Vitale, direttore AGEA e consigliere CDA INPS, il quale premettendo di essere stato l’ultimo direttore Centrale della Vigilanza, ha ricordato come l’attuale contesto sia completamente diverso dal passato e che adesso, essendo stato abolito il ruolo ad esaurimento, gli ispettori INPS e INAIL potranno riavere un futuro.

Con riferimento alla vigilanza Vitale ha sottolineato il ruolo dell’I.A. per gli ispettori che ne sono e ne devono essere i principali depositari. In questa prospettiva era stata creata l’intelligence ispettiva, che analizzando le differenti esperienze maturate e con una analisi dei dati spinta consentiva di avere una mappatura completa del mondo produttivo e delle forme di tutela del lavoro. Se si analizzano i dati statistici sulla forza lavoro si ha una fotografia che indica come, a fronte dei dati sull’evasione che stime ISTAT indicano in almeno 15 miliardi di euro, il piano della vigilanza e l’incassato non seguono il passo.

Pertanto con un approccio oggettivo va reimpostata l’attività ispettiva con un nuovo modello di Intelligence ispettiva, non più mera attività di vigilanza e con azioni metodologiche completamente diverse attraverso analisi investigative ex ante capaci di intercettare i fenomeni. Al fine di indirizzare l’attività, occorre mappare tutte le aziende, interloquire con le parti sociali, far capire che l’Istituto monitora i comportamenti, avere un dialogo competitivo con le stesse aziende.

L’Ispettore non deve andare nelle aziende. Soltanto se l’adempimento non scatta a breve, deve partire l’accertamento ispettivo. La finalità è quella di aumentare il riscosso per avere più risorse a vantaggio del Sistema Paese e occorre in tale ottica valorizzare il ruolo dell’ispettore come analista e consulente. Vitale ha concluso dichiarando che questo si può fare, salvaguardando sia gli interessi delle aziende sia la tutela dei lavoratori e reinserendo a livello centrale una Direzione che riguardi gli ispettori: non più “Direzione Centrale Vigilanza”, ma “Direzione compliance aziende sviluppo e tutele del lavoro”.

La giornata si è conclusa coi i saluti finali del presidente Sponchia che ha ricordato come in questo Forum ci siano stati 40 interventi dei più illustri relatori in materia, tre giornate con la sala sempre piena di ispettori e con una presenza di 75 ispettori in più dello scorso anno.

Il Presidente ha aggiunto come da domani cominci il lavoro più difficile perché le idee in campo sulla riorganizzazione della vigilanza, dopo l’abolizione del ruolo ad esaurimento per gli ispettori INPS e INAIL, sono diverse. Scherzando, il presidente ha concluso riprendendo la frase di Papa Francesco: “Pregate per me…”, aggiungendo “…perché il lavoro del presidente ANIV non è un lavoro facile”.

E siamo certi che tutti gli ispettori accoglieranno questo invito assicurando a Giancarlo tutto l’appoggio, l’affetto e la fiducia necessari per valorizzare il fondamentale ruolo di presidio della legalità e della sicurezza sul lavoro svolto da tutto il corpo ispettivo ITL, INPS, INAIL e degli altri enti preposti.

 

 

Pubblicato: 15 Giugno 2024

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