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CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza n. 22110 del 04-09-2019   

Appalto solidale 01

  

Il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto per agire nei confronti del commttente vale soltanto per i lavoratori e non per l’inps.

(di Domenica Cori, Collegio Nazionale di Tutela d Garanzia Aniv)

 

Come è noto, l’art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 276 del 2003, nella versione attualmente in vigore prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22110 del 4 settembre 2019, statuisce che il termine di decadenza dei due anni dalla cessazione dell’appalto, previsto dal legislatore, per la solidarietà negli appalti, deve intendersi riferito ai soli lavoratori che intendano fare valere spettanze in merito al trattamento economico e normativo e non si applica all’INPS.
La diversa natura dell’obbligazione contributiva rispetto a quella retributiva impone, in buona sostanza, che all’Istituto possa applicarsi soltanto il termine di prescrizione quinquennale e non quello più breve di decadenza.
Come è noto, infatti, l’obbligazione previdenziale, pur avendo origine dal rapporto di lavoro, ha natura imperativa, derivando dalla legge ed è del tutto autonoma e distinta dall’obbligazione retributiva, dovendo essere calcolata sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente (c.d. “minimale contributivo”).

Sul punto vedi anche la Sentenza n. 18004 del 04-07-2019

 

 La sentenza