Capo II
Appalto e distacco
Articolo 29.
Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il
contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del
codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la
organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche
risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in
contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti
dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. Salvo diversa disposizione
dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che
possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della
regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o
datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno
degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese
le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto
di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui
risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di
lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e
con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o
datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della
preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli
eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità
solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali
subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad
assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può
esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole
generali. (1) (2) (3) (6)
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di
subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e
operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di
clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità
che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce
trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. (4)
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto
disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso
giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato
anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione
di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si
applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. (3)
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni
di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una
persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale. (5)
(1) Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs.
6 ottobre 2004, n. 251, dall'art. 1, comma 911, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a
decorrere dal 1° gennaio 2007, e dall'art. 21, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 4, comma
31, lett. a) e b), L. 28 giugno 2012, n. 92.
(2) Per l'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'art.
9, comma 1, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L.
9 agosto 2013, n. 99.
(3) Il comma 2 è stato poi modificato
dall’art. 28, comma 2 del D. Lgs. 21 novembre
2014, n. 175
(4) Comma sostituito dal Art. 30 Legge 7 luglio 2016, n. 122
(5) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, D.Lgs.
6 ottobre 2004, n. 251.
(6) Il comma 2 è stato ancora modificato
dall’art. 2 Decreto Legge n. 25/2017