cantiere subfornituraINL - Circ. n. 6 del 29 marzo 2018

Subfornitura e obbligazione in solido a seguito della sentenza n. 254/2017 della Corte Costituzionale.

 

In seguito alla sentenza n. 254/2017 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 per contrarietà agli artt. 3 e 36 Cost., ritenendo che il regime di solidarietà, disciplinato dalla predetta norma, trovi applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura, l’INL ha diramato la circolare n. 6 del 29 marzo 2018. Con essa L'INL puntualizza che, a seguito della sentenza e condividendone le interpretazioni, l’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 va interpretato nel senso che “il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi” e che  l’interpretazione della Corte spiega effetti anche sulle ipotesi di distacco ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 e del distacco di cui al D.Lgs. n. 136/2016 comportando l’applicazione dell’art. 29, comma 2, tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile ad una filiera di appalto/subappalto ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali (cfr. art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 136/2016).

TESTO: "Oggetto: sentenza Corte Costituzionale n. 254 del 6 dicembre 2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2013. Con la sentenza in oggetto, che si trasmette in allegato per ogni opportuno approfondimento, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 per contrarietà agli artt. 3 e 36 Cost., ritenendo che il regime di solidarietà disciplinato dalla predetta norma trovi applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura..."

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