AGENDA ANIV 2024
GUIDA PRATICA PER UNA CORRETTA CONTRIBUZIONE
La nostra guida sistematica ed aggiornata per l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione sociale, dal titolo: “Guida pratica per una corretta contribuzione” è stata rivista ed aggiornata per l'edizione 2024. A distanza di trentasei anni siamo ancora in grado di offrire un prodotto molto apprezzato sia dagli ispettori che dai professionisti che a vario titolo operano nel complesso mondo del lavoro. Un grazie particolare al nostro Centro Studi Aniv per il prezioso contributo offerto per l'aggiornamento a questa versione.
Nel prezzo di acquisto della Guida Pratica 2024 è inoltre incluso il volume: Guida pratica alla verifica di rischio assicurativo Inail.
Come per l'Agenda 2023, è disponibile anche la versione web, che si può acquistare sia unitamente all’agenda Aniv, a prezzo agevolato, sia singolarmente. Nonostante un'inflazione ancora oltre il 5%, che ha comportato l'aumento dei costi delle materie prime, siamo riusciti a mantenere inalterato il prezzo d’acquisto sia della versione cartacea che di quella web. E abbiamo, inoltre, mantenuto l’abbonamento gratuito alla rivista L’Ispettore e la Società, per chi acquista l’agenda.
Per coloro che avranno acquistato l'Agenda 2024, l'Aniv metterà a disposizione, anche per quest'anno, nell’apposita “Area riservata” presente all’interno del nostro sito www.aniv.it, i seguenti allegati:
- il Compendio delle prestazioni erogate dall’INPS;
- il Prontuario 2024 con le tabelle in materia di contributi, minimali, ANF ecc...;
- La guida pratica alle sanzioni amministrative;
- la rivista “L’Ispettore e la Società”*;
- gli aggiornamenti delle norme e delle disposizioni fino al 31 marzo 2024.
L'accesso all'Area riservata sarà possibile solo tramite credenziali (utente e password) che saranno fornite dall'Aniv.
Ci auguriamo che, come negli anni precedenti, anche questa volta il nostro impegno venga apprezzato e rappresenti un valido supporto per tutti gli operatori.
* (per 1 anno)
INPS - Circolare n. 70 del 26-07-2023
Intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia con la nuova disciplina introdotta dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII).
L'Istituto Nazionale di previdenza, con la circolare n. 70 emanata il 26/07/2023, in considerazione dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (con decorrenza 15 luglio 2022), recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (denominato CCII) e recependo gli orientamenti consolidati della giurisprudenza, aggiorna e riepiloga le disposizioni impartite nel tempo in tema di Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro.
La circolare sostituisce integralmente le circolari n. 74 del 15 luglio 2008 e n. 32 del 4 marzo 2010.
Forum 2023 - Sintesi delle tre giornate
Terminati i lavori del 41° Forum Aniv 2023 con l'intervento di Paolo Pennesi, da poco nuovo Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Soddisfazione dell'organizzazione per la buona riuscita dell'evento e saluto di chiusura del Presidente.
Lunedì, 19 giugno 2023
reportage a cura di Michele Martino e Domenica Cori
(e con la preziosa collaborazione di Stefania Sebastianelli)
Si è concluso il 41° FORUM ANIV organizzato presso il Club Le Castella IGV di Isola di Capo Rizzuto (KR) dal 11 al 15 giugno di questo anno.
Il tema di questo convegno, “Tutelare il lavoro onesto”, è stato, ancora una volta, occasione di riflessioni e spunti per i convegnisti e per i vari relatori ed ospiti che sono intervenuti.
Di seguito una breve sintesi dei lavori di questo 41°FORUM.
PRIMA GIORNATA
I lavori non sono stati aperti, come da tradizione, dal presidente Giancarlo Sponchia a causa di un leggero malore, il quale è comunque riuscito a salutare i convegnisti a conclusione della stessa mattinata. Lo ha sostituito egregiamente il vice presidente Luciano Esposito, che ha coordinato le attività della prima giornata.
Subito il saluto del direttore regionale INAIL Calabria, Fabio Lo Faro, che ha ringraziato la platea degli ispettori per il loro ruolo, ricordando che il lavoro è in continua evoluzione, ma le violazioni sono antiche e lodando la grande responsabilità degli stessi ispettori e il loro continuo sforzo mirato a superare lo iato esistente tra regole e realtà del lavoro. In conclusione ha chiosato: “il lavoro o è onesto o non è lavoro”.
A seguire la relazione del prof. Giuseppe Gentile, docente di diritto del lavoro presso l’Università Federico II° di Napoli, nonché coordinatore scientifico del Centro Studi ANIV., il quale ha ricordato come le esigenze della produttività non possono andare a discapito della legalità. Il professore ha analizzato le novità degli ultimi interventi legislativi, tra cui il recente Decreto Lavoro (D.L. 04/05/2023, n. 48, ndr).
Tra le novità enunciate, l’abbattimento del quadro sanzionatorio esistente in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali fino a 10.000 euro (sanzione amministrativa ridotta da un minimo di 1 volta e mezzo ad un massimo di 4 volte l’importo omesso, mentre prima oscillava da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro).
Il prof. Gentile ha, inoltre, fatto notare che all’art. 7 del predetto decreto, in tema di controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione, per la prima volta in questi anni, si esplicita la frase “dal personale ispettivo dell'INPS” dopo aver citato il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, quasi a voler operarne una netta distinzione al di fuori dell’INL.
È seguito l’intervento di Maria Magri, responsabile dell’area Lavoro e Welfare di Confindustria, la quale ha voluto evidenziare il ruolo delle parti sociali nella gestione condivisa dei problemi del Paese e, in particolare, al fine di realizzare il lavoro onesto, ossia equo, sostenibile, globale e sociale. Ha sottolineato, inoltre, il problema della rappresentatività, della carenza di competenze, della necessaria formazione, del matching domanda e offerta di lavoro.
Gli interventi di Roberto Caponi, direttore settore sindacale e legislativo Confagricoltura e di Romano Magrini, capo Area gestione del Personale, Lavoro e relazioni Sindacali della Coldiretti, hanno analizzato il tema del lavoro onesto nel settore agricolo, particolarmente esposto alla competitività internazionale, ambito in cui il rapporto fra competitività e legalità si fa ancora più problematico.
L’intervento di Lorenzo Fassina, responsabile dell’Ufficio Giuridico CGIL, ha posto l’attenzione sulla centralità della nostra Costituzione, quale faro contro la destrutturazione e precarizzazione del lavoro, già iniziata con il Jobs Act (anni 2014-2015) e sull’art. 39 della Costituzione. Auspica una necessaria legge sulla rappresentanza, che risolva il problema della pletora dei contratti collettivi esistenti, che, “…come tutti sappiamo, frammentano il mondo del lavoro”.
Donatella Traversa, dirigente Ufficio Vigilanza Centrale INPS, ha ricordato come l’ispettore non debba essere nemico delle aziende, ma uno strumento primario di rafforzamento della legalità sul territorio. A questo fine “…è fondamentale la collaborazione fra tutte le parti in causa e la formazione”, con l’auspicio di una nuova valorizzazione degli ispettori INPS, anche alla luce del sopra citato art. 7 del Decreto Lavoro.
È il turno di Rosario De Luca, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il quale ha ricordato come anche la parte che lui rappresenta, ossia i consulenti del lavoro, tuteli il lavoro onesto e ha salutato con plauso la riduzione delle sanzioni prevista dal Decreto Lavoro in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali, in quanto le previgenti non rispondevano al criterio di proporzionalità.
I lavori della prima giornata si sono conclusi con l’intervento del presidente della Commissione Lavoro della Camera, on. Walter Rizzetto, che ha ricordato l’importanza della prevenzione, prima che della repressione e quindi il ruolo della cultura della legalità, già a partire dalla scuola dell’obbligo. A tal fine è anche necessario il potenziamento del ruolo ispettivo, visto anche come un importante supporto tecnico per il mondo politico.
SECONDA GIORNATA
La seconda giornata, dopo il saluto ai convegnisti del presidente ANCL Calabria, Beniamino Scarfone, il quale ha ricordato come la promozione del lavoro onesto sia tra gli scopi della sua associazione, è entrata nel vivo della tematica del convegno con la relazione del presidente Sponchia.
Illustrando il tema scelto, il presidente si è soffermato sui diritti e sulle tutele, evidenziando come il perimetro degli stessi vada presidiato sempre e costantemente, perché “… sui diritti, non bisogna dimenticarlo, si fonda la civiltà”. Protagonisti di tale importante ruolo sociale sono gli stessi ispettori, chiamati a garantire la legalità e quindi la leale concorrenza tra le imprese sul mercato, in particolare tutelando le aziende sane e i diritti dei lavoratori. Commovente è stato il suo ricordo delle giovani vittime in alternanza scuola-lavoro.
Da ultimo, il presidente ha ricordato il necessario superamento del ruolo ad esaurimento, perché il depauperamento della forza ispettiva, rende sempre più difficile il raggiungimento dei predetti obiettivi.
È seguito l’intervento di Antonio Pone, direttore centrale Entrate INPS, il quale, per la prima volta in questa nuova veste, dopo aver lodato la resilienza della nostra associazione, la quale “…continua nella sua azione nonostante le avversità” ha illustrato la riorganizzazione delle Direzioni Centrali Inps, divenute tra l’altro anche responsabili del servizio e non solo della regolamentazione.
Ha riferito anche sui vari progetti e obiettivi in campo; in particolare, con riferimento ai rapporti tra Vigilanza Documentale e Vigilanza Ispettiva, ha esaltato le specializzazioni di ciascuna area, in una logica di sinergia.
La prof.ssa Carmen La Macchia, docente di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Sociali presso l’Università di Messina, si è focalizzata sulla spinosa e quanto mai attuale problematica del contratto applicabile, stante la proliferazione dei contratti collettivi esistenti. Dapprima ha inquadrato giuridicamente la fattispecie nell’ambito degli artt. 36, 38 e 39 della Costituzione, dell’art. 2070 c.c., poi ha richiamato gli interventi legislativi del 1989 e del 1995, quindi ha sottolineato il carattere non vincolante di qualsiasi contratto collettivo che non rispetti la norma costituzionale dell’art. 36 per la giusta retribuzione e dell’art. 38 per il trattamento pensionistico adeguato dei lavoratori.
Dopo aver ricordato come per il giudice non vi sia spazio per individuare il contratto da applicare, ha concluso ricordando la necessità per l’Italia di dotarsi di una buona legge sulla rappresentatività, presente negli altri Paesi.
Successivamente sono intervenuti Enrico Vannicola, consigliere nazionale ANCL e Giuseppe Venier, amministratore delegato di Umana, i quali rispettivamente hanno sottolineato come l’eventuale non rispetto della norma ricada anche sul consulente del lavoro, dal momento che quest’ultimo non si pone in un ruolo di contrapposizione rispetto al lavoro onesto e le importanti garanzie previste dal legislatore per le Agenzie del lavoro.
La giornata ha visto poi il prestigioso intervento del prof. Tiziano Treu, giurista ed ex ministro del Lavoro, presidente del Cnel sino a qualche mese fa, il quale ha posto l’attenzione sulla necessità di mettere insieme tutele e regole; di queste è stato evidenziato come alcune debbano essere ancora attuate, come quelle in materia di sicurezza del lavoro, altre debbano essere fatte ex novo, come la legge sulla rappresentatività.
L’intervento si è poi incentrato sulle norme disattese, come quelle sulla cooperazione (false cooperative), il part time involontario, sull’appalto e subappalto illecito/fraudolento. Anche Treu ha evidenziato l’inadeguatezza dell’organico degli ispettori.
Sono seguiti gli interventi di Cecilia Catalano, del Centro Studi ANCL, la quale ha ricordato, tra l’altro, l’importanza della formazione che concretizza la norma di per sé generale ed astratta, e quello di Massimiliano D'Angelo, direttore centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione dell'INPS, che ha analizzato, nel suo intervento, il passato, il presente e il futuro dell’attività ispettiva.
Con riferimento al passato ha ricordato, come figlio di ispettore INPS, lo spirito di corpo proprio degli ispettori, l’importanza dell’agenda ANIV e come lo studio e approfondimento siano valori di ogni ispettore per lo svolgimento dell’attività. Nel presente ha sottolineato la riduzione delle risorse dedicate per l’Area Vigilanza, in considerazione della situazione di incertezza sulla collocazione degli ispettori in Istituto in seguito all’avvento dell’INL; tuttavia, per il futuro, D’Angelo ha evidenziato come nuove risorse stanno per essere messe in campo in materia informatica per gli ispettori dell’INPS.
Ha chiuso i lavori della seconda giornata Guglielmo Loy, presidente del CIV INAIL, che ha analizzato la fluidità dei rapporti di lavoro, la necessità dei controlli nell’ambito della destrutturazione dei rapporti e sistemi economici e la necessità dei controlli in materia di sicurezza e salute di lavoro, in un mondo in continua evoluzione.
TERZA GIORNATA
Nell’aprire i lavori della terza giornata del Forum Aniv 2023, il presidente Sponchia ha fatto osservare un minuto di silenzio poiché è stato proclamato il lutto nazionale in seguito al decesso del sen. Silvio Berlusconi. La terza giornata si aperta e conclusa con interventi di autorevoli rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro i quali hanno ribadito il necessario ruolo di coordinamento dell’Ispettorato e come l’attività degli ispettori del lavoro e degli ispettori di vigilanza INPS e INAIL si caratterizzi per la sua unità nella diversità delle rispettive specializzazioni, auspicando la necessaria abolizione del ruolo ad esaurimento, al fine dell’assunzione di nuovi ispettori INPS e INAIL.
In particolare Giuseppe Cantisano, capo dell'Ispettorato interregionale del Lavoro di Napoli - Area Sud, nell’aprire i lavori ha sottolineato come la tutela del lavoro onesto, tema del Forum di quest’anno, rientri fra i compiti dell’INL. A seguire l’intervento di Alessandro Docimo, dirigente area Entrate e Vigilanza dell'Inps Calabria, il quale ha auspicato premi alle aziende virtuose.
Sono state lette poi due missive pervenute da Angelo Marinelli, segretario nazionale CISL FP, e da Luigi Brugnaro sindaco di Venezia nonché leader del movimento politico "Coraggio Italia" i quali, impossibilitati a partecipare ai lavori, hanno così voluto esprimere la loro vicinanza all'Aniv.
Per la prima volta, ha preso la parola al Forum il presidente del CIV INPS Roberto Ghiselli, il quale ha ricordato il valore etico della tutela del lavoro onesto, nonché il valore economico poiché non solo si garantiscono i lavoratori, ma la concorrenza fra le imprese.
È stato quindi il turno di Alfonsina Amaduzzi, dirigente Ufficio Vigilanza Assicurativa INAIL, che dopo avere illustrato l’evoluzione della tutela assicurativa e lo stato dell’arte della tutela del lavoro, ha ringraziato gli ispettori per il lavoro svolto, pur nella scarsità di risorse.
Successivamente è intervenuta Cristina Deidda, direttore centrale Formazione INPS, la quale ha evidenziato gli obiettivi della formazione, che mira ad infondere motivazione, senso di appartenenza e sviluppo delle competenze. Ha quindi sottolineato la necessità della formazione per gli ispettori e ha ricordato che è stata fondata l’Accademia INPS a Roma, nel quartiere Garbatella, in collaborazione con l’Università, aperta a tutti i dipendenti dell’Istituto, ispettori compresi.
Ha voluto infine rappresentare come, per colpa del ruolo ad esaurimento, gli ispettori Inps siano attualmente solo 863 e che dal 2017 sono stati persi 324 posti di lavoro dovuti ai pensionamenti.
Il tema della formazione e della collaborazione con l’Aniv sono stati al centro altresì degli interventi di Andrea Buonomo, Chief Operating Officer (Direttore operativo) del gruppo Multiversity e del già On. Giovanni Ricevuto, oggi tra i responsabili dell’Università telematica Pegaso.
È quindi intervenuto, in videoconferenza, Sandro Colombi segretario generale UILPA il quale, tra l’altro, ha ricordato i limiti della riforma che ha portato alla nascita dell’INL e la necessità di superare il ruolo ad esaurimento degli ispettori INPS e INAIL, con un intervento legislativo volto a ridare autonomia agli stessi Enti, finalizzato a ridare nuova linfa agli organici.
A seguire il gradito ritorno di Ana Ercoreca, vice presidente dello IALI (l’Associazione internazionale degli ispettori del Lavoro, cui è iscritta anche l’Aniv). La Ercoreca ha ricordato come non ci possano essere tutele senza ispettori (e viceversa) e ha incentrato il suo intervento sulla riforma del lavoro che si è avuta in Spagna nel 2021.
Infine, ha chiuso i lavori Paolo Pennesi, da poco di nuovo Direttore dell’INL il quale, sottolineando i fenomeni illeciti del mondo del lavoro, che caratterizzano l’attuale destrutturazione dei processi produttivi, tra i quali appalti non genuini, distacchi illeciti, reti fraudolente, contratti non rappresentativi, ha messo in evidenza come la politica debba essere chiamata a superare l’attuale carenza di personale ispettivo.
Gli Enti, ha sottolineato Pennesi, sono chiamati a pensare a nuove formule per ridisegnare e migliorare l’attività di vigilanza previdenziale, in un’ottica di un maggior rafforzamento del ruolo di coordinamento dell’INL.
Come di consueto, tutti gli interventi saranno pubblicati sulle pagine di questo sito, appena sarà possibile.
IL PROGRAMMA DEFINITIVO DEI LAVORI DEL FORUM
È stato completato il programma dei lavori del Forum Aniv 2023, dal titolo «Tutelare il lavoro onesto».
Anche per questo anno siamo riusciti ad organizzare tre giornate nel corso delle quali saranno affrontate tematiche di grande interesse ed attualità, grazie anche alla presenza di illustri e qualificati relatori, come si può osservare dal programma pubblicato e che è possibile scaricare in formato .pdf cliccando sul pulsante qui in basso.
Le notizie degli ultimi giorni, relative al commissariamento di Inps ed Inail da parte del Governo, potrebbero causare delle ripercussioni per quanto riguarda i relatori invitati. In ogni caso cercheremo di assicurare la presenza di personalità di assoluto rilievo come sempre abbiamo fatto negli anni passati.
Confermo la riunione con la Dott.ssa Amaduzzi per quanto riguarda i colleghi Inail e con la Dott.ssa Traversa per i colleghi Inps. Le date delle riunioni saranno comunicate appena definite con le dirette interessate. Nel corso di uno dei pomeriggi del Forum, inoltre, si terrà, come da regolamento, un Consiglio generale.
Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al convegno presso l'accogliente struttura del Club Le Castella di Isola di Capo Rizzuto.
Giancarlo Sponchia
Carissime/i
Con non poche difficoltà siamo riusciti a trovare una località e un periodo che riesce a soddisfare le nostre esigenze.
Si tratta di una struttura che ben ci conosce in quanto ha ospitato in passato, l’ultimo nel 2008, numerosi nostri Forum: Il Club Le Castella di Isola di Capo Rizzuto (KR).
Il Forum si terrà dal 11 al 15 giugno, con inizio dalla cena di domenica 11 giugno e termine con il pranzo di giovedì 15 giugno. Per ogni giornata aggiuntiva (arrivi anticipati o partenze posticipate) si applicano le medesime tariffe (quota intera diviso quattro).
Anche se il termine fissato per la prenotazione è il 28 aprile, consiglio di prenotare il più presto possibile onde evitare il rischio di rimanere esclusi per mancanza di disponibilità di camere. Le camere singole, per ovvie ragioni, sono disponibili in numero limitato e verranno assegnate secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni. Tutte le prenotazioni, per essere valide, devono essere corredate dal pagamento dell’anticipo che è pari a euro 150 a persona, che potrà essere effettuato tramite assegno o bonifico bancario.
Come raggiungere la località
Il Club Le Castella si trova a 15 km dall’aeroporto di Crotone e a 80 km da quello di Lamezia Terme. Consiglio, quindi, per chi volesse raggiungere la località in aereo, di prenotare il volo in tempi brevi per trovare tariffe vantaggiose (per esempio da Bergamo a Crotone volo di andata e ritorno a 93 euro). Per chi viaggia in treno, con il frecciarossa si può raggiungere la stazione di Lamezia Terme.
Verranno organizzati dall’Aniv, come sempre, per le giornate di domenica 11 e giovedì 15 giugno, i trasporti da e per Lamezia Terme e Crotone. Nella scheda di adesione, pertanto, andranno indicati eventuali orari e località di arrivo e di partenza.
La scheda di partecipazione, unitamente al versamento della quota a titolo di anticipo, potrà essere inviata con una delle seguenti modalità:
- via mail all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
- via posta al seguente indirizzo: Aniv – Via Cesco Baseggio 9/12 – CAP 30174 Mestre (VE)
- via fax al n. 0415347080
Chi preferisce potrà anche optare per la compilazione on-line seguendo questo link.
Nella certezza che anche quest’anno saremo in tanti, considerate le annunciate novità normative in arrivo che interesseranno i corpi ispettivi e che il periodo scelto dovrebbe favorire la partecipazione delle famiglie, invio a tutti un caloroso saluto e un arrivederci a Isola di Capo Rizzuto.
FOTOGALLERY DELLA LOCATION E DEI DINTORNI
La presente comunicazione dovrà essere diffusa in maniera capillare a cura di tutti coloro che rivestono incarichi negli organi statutari.
Si rammenta, inoltre, come previsto dal regolamento, che nel corso del Forum si terrà il Consiglio Generale dell’Aniv, senza titolo al rimborso delle spese per i partecipanti.
Ulteriori informazioni verranno fornite con successive comunicazioni.
Giancarlo Sponchia
Presidente Aniv
(NON È PIÙ POSSIBILE PRENOTARE - L'EVENTO È SUPERATO)
Visita il sito del Club Le Castella
CONGRESSO
SPAGNA - IV° Congresso organizzativo degli ispettori del Lavoro e della Previdenza Sociale dell’associazione spagnola SITSS
Cuenca (SPAGNA) - Giovedi 6 e venerdì 7 ottobre 2022
All'evento, che ha visto anche la presenza dei vertici dello IALI (International Association of Labour Inspection) è stata invitata a partecipare come ospite anche la nostra associazione. La delegazione Aniv era composta dal presidente Giancarlo Sponchia e dal consigliere Francesco D'Orio.
da questo link è possibile consultare il programma dei lavori:
Da questo link è scaricabile l'intervento del Presidente Sponchia
Da questo link è possibile sfogliare alcune foto dell'evento
Maxisanzione per lavoro nero: le modifiche nel corso degli anni
Sanzione per lavoro "nero" di cui all’art. 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. con L. 23 aprile 2002, n. 73 e le modifiche apportate sino a oggi. A seguire la nota n. 856 del 19 aprile 2022 emanata dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), mediante la quale fornisce, tramite un Compendio allegato, una serie di chiarimenti sull’applicazione della maxisanzione.
(di Michele Martino, Centro Studi Aniv)
La c.d. maxisanzione, istituita oltre venti anni fa dal Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha subito una serie di modifiche e innovazioni. Per questa ragione potrebbe risultare utile fare il punto sull'attuale configurazione e ripercorrere, anche a fini di studio, le varie modificazioni succedutesi nel corso del tempo.
LA VERSIONE ORIGINALE DELL'ART. 3
L'art. 3 del Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 12 inizialmente era scritto semplicemente in questo modo:
«Art. 3. Proroga di termini in materia di emersione di lavoro irregolare
1. Nei commi 1 e 4 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine del 30 giugno 2002 è prorogato al 30 novembre 2002».
Tralasciando altre (irrilevanti ai nostri fini) modifiche apportate dalla legge di conversione (L. 23 aprile 2002, n. 73), la modifica più importante al decreto riguarda proprio la formulazione dell'art. 3, commi 3, 4 e 5, che ora risulta essere la seguente:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione;
4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro;
5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è l'Agenzia delle Entrate. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16».
Come si evince dal testo modificato dalla legge di conversione, viene sanzionato l'utilizzo di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie. La constatazione della violazione è posta in capo agli gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza, i quali dovranno trasmettere tutti gli elementi raccolti e necessari all'Agenzia delle Entrate, quale organo competente all'irrogazione della sanzione.
LA SENTENZA 4 APRILE 2005, N. 144 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La prima osservazione di rilievo al Decreto (ora convertito in legge) è stata fatta dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza 4 aprile 2005, n. 144, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3 nella parte in cui non consente al datore di lavoro di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione.
IL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223
Nel 2006, il Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto, mediante l'art. 36-bis1, comma 7, lettera a), la sostituzione del comma 3 dell'art. 3, che quindi testualmente recita nella nuova versione:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata».
Si intravede, dal nuovo dettato normativo, la volontà del legislatore di stabilire misure sanzionatorie più chiare e facilmente applicabili da parte degli organi di controllo preposti.
Si noti che dalla nuova formulazione non compare più il termine "dipendenti" e, pertanto, la sanzione sarà applicabile anche per i residuali rapporti di lavoro.
E ancora, la misura punitiva è stata ampliata con la previsione di un minimo di 3.000 euro2 delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare utilizzato.
L'altra modifica di rilievo operata dal D.L.223 del 2006, mediante l'art. 36-bis, comma 7, lettera b) è la sostituzione del comma 5 col testo seguente:
«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».
Quindi, competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 non è più l'Agenzia delle Entrate3 ma la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio (com'era più naturale che fosse, trattandosi di una sanzione amministrativa in materia di lavoro).
Il nuovo comma 5 prevede espressamente la non applicabilità della diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 e, pertanto, non sarà possibile pagare la sanzione nella misura minima edittale, ma soltanto in misura ridotta a norma dell’art. 16 della legge n. 689/1981.
Note:
- L'art. 36-bis è stato introdotto dalla legge 248/2006 di conversione entrata in vigore dal 12/8/2006. Perciò è da tale data che assumono efficacia i nuovi provvedimenti;
- La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 2014, n. 254 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 36-bis, comma 7, lettera a), nella parte in cui stabilisce che «L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata». (Quindi dichiara incostituzionale il secondo periodo del comma 3 art. 3 D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 come riformulato dal citato art. 36-bis).
- La legge 24 dicembre 2007, n. 247, con l'art. 1 comma 54 ha introdotto all'art. 36-bis il comma 7-bis il quale prevede che "L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle Entrate. NB il termine "constatate" è stato sostituito da "commesse" dall'art. 4, comma 3 della L. 4 novembre 2010, n. 183;
IL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2007, N. 248
Il Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 ha disposto (con l'art. 7) la proroga al 30 giugno 2008 del termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002.
LA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183
Nel 2010, la L. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro) ha apportato le seguenti modifiche all'art. 3:
- con l'art. 4, comma 1, lettera a) la sostituzione del comma 3;
- con l'art. 4, comma 1, lettera b) la sostituzione del comma 4;
- con l'art. 4, comma 1, lettera c) la sostituzione del comma 5.
Pertanto i suddetti commi risulteranno riformulati ora nel modo seguente:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento;
4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione;
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».
La legge 183/2010 apporta, dunque, modifiche di rilievo all'art. 3 che qui stiamo studiando.
Viene innanzitutto confermata la natura di misura sanzionatoria aggiuntiva della maxisanzione, poiché la stessa non sostituisce ma va a sommarsi alle altre sanzioni previste dall'ordinamento vigente nei casi di rapporti di lavoro costituiti in maniera irregolare (quali le Sanzioni LUL di cui al comma 7 art. 39 del Decreto-Legge 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 oppure la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 del D. Lgs. 152/1997 ecc.).
Altro elemento di assoluto rilievo è il nuovo presupposto per l'applicazione della maxisanzione, che adesso consiste nell'omessa preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9-bis, c. 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510. La legge 183/2010 ha abbandonato il richiamo alle “scritture o altra documentazione obbligatoria”, di cui alle precedenti formulazioni del comma 3.
Appare chiaro l’obiettivo perseguito dal legislatore di sanzionare non solo le omissioni degli adempimenti imposti dalla legge in occasione di un’assunzione, ma la condotta consistente nell’impiego di lavoratori non regolarizzati (o irregolari, che dir si voglia).
L'utilizzo della locuzione "lavoratori subordinati" rafforza il convincimento che la condotta illecita dell’impiego di un lavoratore irregolare sia più grave se riferita ad un lavoratore subordinato piuttosto che a un lavoratore autonomo, benché tale scelta renderà più difficoltosa l'attività ispettiva di controllo.
Infatti, rispetto alla formulazione operata dal D.L. n. 223/2006 relativamente alla quale era sufficiente, per l'irrogazione della maxisanzione, constatare l'impiego di un lavoratore (anche autonomo) non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ora l'organo di vigilanza deve anche accertare che tale impiego si sia realizzato con le modalità caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato.
In detto contesto, la maxisanzione assorbirà la sanzione di cui all'articolo 19 comma 3 del D. Lgs. 276/2003 (comunicazioni al Centro per l’impiego di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro, ndr). La quale, all'opposto, negli altri casi diversi dal lavoro subordinato per i quali è comunque prevista la preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego (co.co.co., associati in partecipazione, ecc.) sarà applicabile, ma non lo sarà la maxisanzione.
Per ulteriori approfondimenti su questo aspetto si rinvia a quanto chiarito dal MLPS con la circolare 38 del 12-11-2010.
Dall'applicazione della maxisanzione vengono espressamente esclusi i datori di lavoro domestico.
Inoltre per la prima volta si disciplina l'ipotesi di lavoratore regolarmente occupato all'atto dell'accesso ispettivo, ma irregolare per un periodo precedente all'assunzione. In tal caso, l'importo della sanzione (c.d. attenuata) va da un minimo di euro 1.000 a massimo euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 (e non 150) per ciascuna giornata di lavoro irregolare.
Infine, l'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare da questo momento è aumentato del 50 per cento (la precedente formulazione prevedeva un minimo di euro 3.000 per le sanzioni civili).
Di un certo interesse anche il novellato comma 4, il quale prevede la non applicabilità della maxisanzione laddove il datore di lavoro esibisca documentazione certa a dimostrare la non volontà di occultare il rapporto di lavoro. Tale documentazione, però, è soltanto quella relativa all'assolvimento, prima dell'intervento ispettivo, degli obblighi di natura previdenziale (DM10, flussi UNIEMENS), mentre non assumono lo stesso valore altri adempimenti (seppure assolti) quali l'iscrizione sul LUL o la consegna della lettera di assunzione.
Ulteriore elemento di novità, rispetto alla precedente formulazione, è la diversa individuazione dei soggetti legittimati ad irrogare la maxisanzione. La competenza ad adottare tale provvedimento, in passato in capo alle Direzioni provinciali del lavoro, viene ora riattribuita a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza (Inps, Inail, Enpals, Ipsema, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, ecc.).
I suddetti soggetti procederanno alla contestazione/notificazione della maxisanzione, ai sensi dell'art 14 L. n. 689/1981, mediante il verbale unico di accertamento e notificazione introdotto dall'art 33 della stessa legge n. 183/2010.
Si osservi che i soggetti di cui sopra sono chiamati a ricevere e verificare la documentazione attestante il pagamento delle somme irrogate a titolo di maxisanzione. In caso di mancato pagamento, o di versamento effettuato in misura minore, gli organi di vigilanza sopra citati sono tenuti a redigere e ad inviare alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, un rapporto circostanziato ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L. n. 689/1981 contenente anche apposite osservazioni in caso di presentazione di eventuali scritti difensivi.
Infine, si noti come risulti ora applicabile la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, in quanto il comma 5 non esclude più, come avveniva invece nel testo previgente, l'applicazione dell'istituto in questione alla maxisanzione per lavoro nero.
La diffida è applicabile anche nell'ipotesi di un primo periodo di impiego "in nero" seguito da un periodo di regolare occupazione, mentre non sarà applicabile in caso di lavoratori extracomunitari privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori non occupabili, essendo tale condotta materialmente non sanabile.
MAXISANZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
La maxisanzione e la sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
Si osserva come il legislatore, nel ricomprendere la generalità dei rapporti di lavoro, anche non subordinati (in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro) abbia cercato, in qualche modo, di rendere più semplice e rapida l'applicazione del provvedimento di sospensione il quale, per la sua natura cautelare di salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori, mira a far cessare (o diminuire) i rischi, trovando la propria ratio nella correlazione tra lavoro irregolare e incremento delle probabilità di infortuni (cfr. Circ. Min. Lavoro n. 33 del 10-11-2009).
Trattandosi di un provvedimento da adottare nel corso dell'accesso ispettivo, appare chiara la necessità di determinare in maniera facile e veloce il riscontro dei presupposti di legge.
Diverso è il caso del provvedimento della maxisanzione che, come noto, viene adottato mediante il verbale unico di accertamento e contestazione notificato al datore di lavoro al termine dell’accertamento. Gli ispettori avranno, in tal caso, maggior tempo a disposizione per la qualificazione della condotta illecita e per l'applicazione delle eventuali sanzioni di legge.
IL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 145
Il Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto, con l'art. 14, comma 1, lettera a) l'aumento del 30% degli importi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12.
Inoltre la legge di conversione, mutando orientamento rispetto a quanto previsto nella precedente legge 183/2010, dispone di nuovo la non ammissibilità della procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima del 22/02/2014, data di entrata in vigore del provvedimento di conversione, ndr).
Con la Risoluzione n. 70/E/2014 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “79AT” da utilizzare nel modello F23 per il versamento delle maggiorazioni delle sanzioni amministrative previste dall’art. 14, c. 1, lett. b) e c), D.L. n. 145/2013.
A seguito delle modificazioni apportate al decreto dalla legge di conversione n. 9/2014, appare opportuno specificare (come già lievemente anticipato poc'anzi) quanto segue:
- Per le violazioni commesse dal 24/12/2013 (data di entrata in vigore del D.L. 145/2013) e fino al 21/02/2014, si applicheranno le sanzioni aumentate del 30% (sia per la parte fissa che per quella variabile) nonché la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124;
- Per le violazioni commesse dal 22/02/2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 9/2014) si applicheranno le sanzioni aumentate del 30% (sia per la parte fissa che per quella variabile) ma non la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
Da osservare che la maggiorazione del 30% opera solo nel periodo dal 24/12/2013 al 31/12/2014, poiché la lettera a) del comma 1 art. 14 D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 è stata abrogata dall'art. 1 comma 300 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Lo stesso ragionamento va fatto per la non ammissibilità della procedura di diffida, anch'essa prevista dalla lettera a) e quindi la diffidabilità della maxisanzione torna a rivivere dopo l'abrogazione di cui sopra.
Sul punto cfr. Circ. n. 37 del 27 dicembre 2013 e Circ. n. 5 del 04 marzo 2014 emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
IL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 151
Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto, con l'art. 22, comma 1, una nuova modifica dell'art. 3, comma 3 e l'introduzione dei commi da 3-bis a 3-quinquies del medesimo articolo.
Quindi ancora un intervento del legislatore sulle disposizioni relative alla maxisanzione.
Il nuovo comma 3 dell'art. 3 è formulato come di seguito:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro».
I nuovi commi da 3-bis a 3-quinquies sono i seguenti:
«3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3- quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni;
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale;
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa;
3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
Notiamo anzitutto la scomparsa della c.d. sanzione attenuata finora adottabile nell'ipotesi di un primo periodo di impiego irregolare seguito da un periodo di regolare occupazione (comunque precedente agli accertamenti ispettivi).
Non è stato modificato, invece, il presupposto per la consumazione dell'illecito (impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico).
Ma sono soprattutto tre gli aspetti più interessanti che meritano maggior attenzione e approfondimento.
1 - Cambiano gli importi sanzionatori e la loro modalità di calcolo. Viene eliminata la maggiorazione giornaliera, e gli importi della sanzione sono ora graduati in scaglioni:
- da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
- da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Gli importi sanzionatori sono aumentati del 20% nel caso di impiego di lavoratori stranieri non in possesso di un valido permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa (comma 3-quater) e rispetto ad essi non trova evidentemente applicazione la procedura di diffida, la quale ritorna ad applicarsi invece per gli altri casi. Ma con qualche obbligazione aggiuntiva, come esposto al successivo punto 2.
2 - Oltre agli adempimenti formali da sanare (iscrizione sul LUL, lettera di assunzione, comunicazione Unilav), per essere considerato adempiente ed ottenere il beneficio dell’ammissione al pagamento della sanzione nella misura minima, il datore di lavoro, relativamente ai lavoratori irregolari, deve (comma 3-ter):
- stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50%, o con contratti a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
- mantenere in servizio i lavoratori oggetto di regolarizzazione per un periodo non inferiore a tre mesi. Tale periodo va computato al netto del periodo di lavoro prestato in “nero”, il quale andrà comunque regolarizzato mediante il recupero della contribuzione non versata ed emanazione della diffida accertativa per le retribuzioni eventualmente non erogate ai lavoratori (cfr. Circ. n. 1/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Il termine entro cui ottemperare alla diffida viene fissato in 120 giorni dalla notifica del verbale unico.
3 - La maxisanzione non si aggiunge più alle altre violazioni precedentemente previste, come ulteriore aggravio con finalità deterrente (comma 3-quinquies), ma si sostituisce ed assorbe gli illeciti connessi e le relative sanzioni ex art. 19. commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 276/2003 (omesso invio della comunicazione di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l’Impiego, mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di assunzione) nonché le sanzioni relative alle violazioni in materia di LUL (art. 39 comma 7 D.L. 112/2008). In relazione a tale ultima violazione, si noti che, laddove il datore di lavoro non abbia mai istituito il libro unico e sia tenuto a farlo in ragione del lavoratore in “nero”, oggetto di accertamento, la sanzione per omessa istituzione, prevista dal comma 6 del medesimo art. 39, non essendo espressamente richiamata nell’esclusione di cui all’art. 3, comma 3-quinques, andrà sempre applicata.
Si noti inoltre come, limitando ancora l’applicazione della maxisanzione all’impiego di lavoratori subordinati, il D.Lgs. n. 151/2015 ha scelto di continuare a mantenere distinti l’ambito di applicazione di tale sanzione e quello del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
Per approfondimenti sulle novità apportate dall'art. 22 D.Lgs. n. 151/2015 si rinvia alla lettura della Circolare n. 26 del 12 ottobre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
LA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, con l'art. 1, comma 445, lettera d) numero 1 ha modificato l'art. 3 del D.L 12/2002 prevedendo un aumento del 20% delle sanzioni.
Lo stesso comma 445, alla lettera e) prevede che le maggiorazioni sono raddoppiate (quindi ammonteranno al 40%, ndr) laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
A seguito dell’introduzione delle predette maggiorazioni l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 7/E del 22 gennaio 2019, ha introdotto il nuovo codice tributo "VAET" da utilizzare sul mod. F23 per versare (solo) i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative.
IL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4
Infine, il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 ha disposto, con l'art. 7, comma 15-bis, la modifica dell'art. 3, comma 3-quater. La novità consiste nel ricomprendere, relativamente all’applicazione della maggiorazione del 20% prevista dal citato comma, anche la fattispecie dell’utilizzo irregolare di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui allo stesso D.L. 28 gennaio 2019, n. 4.
Nella seguente tabella sono esposti, a partire dal 2006, gli importi e le altre previsioni sanzionatorie di cui all'art. 3 del Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 12.
LA NOTA N. 856 DEL 19 APRILE 2022 DELL’INL
Con l'intento di riepilogare ed in parte introdurre nuovi chiarimenti sulla applicazione della maxisanzione per lavoro “nero”, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato la nota n. 856 del 19 aprile 2022.
La nota introduce anche delle novità rispetto alle interpretazioni contenute nelle circolari di precedente pubblicazione. Le diverse e possibili fattispecie che gli ispettori possono intercettare sono riepilogate in un Compendio allegato alla nota (da considerarsi parte integrante di essa), sottoposto alla preventiva valutazione dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e che sarà periodicamente aggiornato sulla scorta di nuovi quesiti pervenuti e/o di novità legislative.
Di seguito si espongono alcune precisazioni di rilievo contenute nel Compendio, che comunque si invita a consultare per una più estesa e precisa conoscenza delle osservazioni ivi contenute.
AMBITO DI APPLICAZIONE della maxisanzione
a) soggettivo
Datori di lavoro privato, indipendentemente dal fatto che siano o meno organizzati in forma di impresa, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico (ma solo se il lavoratore domestico non risulti invece impiegato in attività d’impresa o professionale facente capo al medesimo datore di lavoro). Sono compresi anche gli enti pubblici economici tenuti alle comunicazioni ex art. 9 bis del D.L. n. 510/1996 (invio della comunicazione di assunzione entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, ndr).
Inoltre la maxisanzione andrà applicata anche nel caso di prestazioni occasionali rese in regime di Libretto Famiglia di cui all'art. 54-bis del Decreto-Legge 50/2017 (cfr. Inps circolare n. 107/2017 e circolare n. 103/2018), nelle ipotesi in cui il lavoratore venga di fatto adibito in attività non rientranti in nessuna delle fattispecie che legittimano l’utilizzo del Libretto Famiglia.
b) oggettivo
Per l'applicazione della maxisanzione devono sussistere entrambi i seguenti requisiti:
- omesso invio della comunicazione di assunzione nei termini previsti dall'art. 9 bis del D.L. n. 510/1996;
- subordinazione: il rapporto di lavoro deve presentare i requisiti propri della subordinazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2094 del Codice civile.
Pertanto sono esclusi i rapporti di lavoro per i quali la legge prevede una comunicazione ex articolo 23 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 vale a dire soci e familiari di cui all'art. 4 primo comma, numeri 6 e 7 del medisimo D.P.R. n. 1124/1965 (DNA all'Inail).
Si precisa che l'indice della subordinazione non può darsi per accertato ma va debitamente ed accuratamente dimostrato (cfr. ML circ. n. 38/2010 e lett. circ. n. 10478/2013).
NATURA DELL’ILLECITO
Dopo aver delineato gli ambiti soggettivi e oggettivi per l'applicazione della maxisanzione, il Compendio prosegue sulla NATURA DELL’ILLECITO, specificando che la legge da applicare, nel caso di condotte illecite che si protraggano ricadendo nel periodo di vigenza di più norme succedutesi nel tempo, è quella vigente al momento in cui la condotta antigiuridica cessa in seguito alla cessazione del rapporto o alla sua regolarizzazione (principio del tempus regit actum).
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sono quindi esposti gli importi della maxisanzione con le maggiorazioni disposte (da ultimo) dal già richiamato Art. 1 comma 445 lett. d) numero 1 L. 30 dicembre 2018, n. 145.
Pertanto, gli importi (attuali) della sanzione sono determinati nelle misure di seguito esposte:
- da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
In forza dell’art. 3, comma 3-quater D.L 12/2002, le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri (ai sensi dell'art. 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998) o di minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni).
Inoltre, come già in precedenza riferito, l'Art. 7 comma 15-bis del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 ha disposto l'applicazione della suddetta maggiorazione del 20% anche in caso di utilizzo irregolare di lavoratori percettori del reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019 (conv. da L. n. 26/2019).
Pertanto, gli importi della maxisanzione comprensiva della suddetta maggiorazione del 20% sono attualmente i seguenti:
- da euro 2.160 a euro 12.960 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- da euro 4.320 a euro 25.920 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- da euro 8.640 a euro 51.840 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
CODICI TRIBUTO F23
Si ricorda che l’importo delle maggiorazioni di cui all'art. 3, comma 3-quater, D.L 12/2002 dev'essere versato, come segnalato in precedenza, separatamente (sempre con mod. F23) utilizzando il codice tributo “VAET”.
Per ogni evenienza si riportano di seguito i codici versamento F23 da utilizzare alle varie scadenze:
Il compendio precisa (anche) quali codici utilizzare per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, sia per la quota base che per le maggiorazioni.
Quindi prosegue con una serie di paragrafi mediante cui sono approfonditi gli ulteriori, seguenti aspetti:
Collaborazioni occasionali ex art. 2222 c.c.
Tracciabilità delle retribuzioni
Diffida
Termine per il pagamento delle sanzioni e per la presentazione del ricorso ex art. 17, d.lgs. N. 124/2004 in caso di
pluralità di illeciti
Regolarizzazione e tipologie contrattuali
Contratto intermittente
Contratto a tempo determinato
Contratto di apprendistato
Organi competenti a contestare la maxisanzione
Fattispecie particolari
Lavoratori extracomunitari clandestini
Minori
Percettori reddito di cittadinanza
Maxisanzione nel settore marittimo
Casi di esclusione della maxisanzione: scriminanti
Infortunio
Uniurg e maxisanzione
Maxisanzione e prosecuzione del contratto a tempo determinato
Maxisanzione e contratto di prestazione occasionale (art. 54-bis D.L. N. 50/2017)
Maxisanzione appalto, distacco e somministrazione
Lavoratori in distacco transnazionale
Caporalato e maxisanzione
Maxisanzione e tirocinio
Maxisanzione ed enti del terzo settore
Per l'approfondimento dei suddetti argomenti si rinvia, ancora una volta, alla lettura della nota n. 856 del 19 aprile 2022 e del relativo, citato Compendio.
CONSIDERAZIONI FINALI
Diffida sì, diffida no. Sanzioni fisse, a scaglioni, con maggiorazioni per giornate di lavoro in nero o invece per particolari categorie di soggetti utilizzati. E ancora aumenti del 20% sì, aumenti no.
I continui interventi del legislatore che hanno modificato più e più volte nel tempo le disposizioni relative alla maxisanzione, sembrano più delle scelte dettate da volontà estemporanee mirate a intensificare o alleggerire le misure sanzionatorie sulla scorta di fattori di natura congiunturale, piuttosto che il frutto di uno studio organico e sistemico della condotta illecita che si concretizza con l'utilizzo di lavoratori irregolari.
Ci si auspica, quindi, un intervento completo e definitivo del legislatore al fine dare indirizzi univoci e chiari sia al mondo datoriale che agli organi preposti ai controlli sui luoghi di lavoro.
E per concludere, oltre all'attività sanzionatoria e punitiva di tali comportamenti, s'intende fare qualcosa in termini di prevenzione del fenomeno? O dobbiamo rassegnarci, alla stregua di quanto sta avvenendo in materia di salute e sicurezza sociale? (v. Morti sul Lavoro: nulla è cambiato...anzi! in altra sezione di questo sito).
Consigli per la lettura:
1 -- La c.d. maxisanzione: elementi caratterizzanti e ambito di applicazione della fattispecie sanzionata di IRENE CORSO, Dottore di ricerca in Diritto del lavoro e Avvocato del Foro di Padova (si trova qui).
2 -- Qualche riflessione sul lavoro irregolare di Marianna Russo (2017 - Università di Roma “La Sapienza” - ©Marianna Russo 2017) (si trova qui).