Regolamento
Aniv - Associazione Professionale Funzionari Ispettivi Pubblici
Nuovo regolamento approvato dall’assemblea dei soci
(Riccione, 18/20 marzo 2022)
TITOLO I
1. DEI SOCI
1a. DEI SOCI PENSIONATI
1b. DEI SOCI AI QUALI VIENE A MANCARE LA FUNZIONE ISPETTIVA
1c. DELL’ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
2. DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
3. DEL PRESIDENTE
4. DEL CONSIGLIO GENERALE
5. DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
6. DEL COMITATO DEI RAPPORTI CON LE OO.SS.
7. DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
8. DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
9. DEL COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA E TUTELA
10. DEI RAPPRESENTANTI REGIONALI
11. DEL CONSIGLIO REGIONALE
11a. DEI REFERENTI PROVINCIALI O DI SEDE
12. DEL COMITATO DI REDAZIONE
13. DEL CENTRO STUDI DI DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
14. DEL RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON I PENSIONATI
15. DELL’AMMINISTRATORE DEL SITO WEB ANIV
16. DEL RESPONSABILE PARI OPPORTUNITÀ
17. DELLA RIVISTA “L’ISPETTORE E LA SOCIETà”
TITOLO II
18. DEL PATRIMONIO SOCIALE
19. DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE
20. DELLE SPESE DI GESTIONE
21. DELLE SPESE DI COLLABORAZIONE O DI CONSULENZA
22. DELLE SPESE LEGALI E DI SOLIDARIETÀ
23. DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI
24. DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE SPESE
25. DEI PAGAMENTI
26. DELLE RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALLE OBBLIGAZIONI
27. DEI FONDI, DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
TITOLO III – DELL’ELEZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI CENTRALI
28. DELLE CANDIDATURE
29. DEGLI ORGANISMI CONGRESSUALI
30. DELLE PROCEDURE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE PER I SUOI LAVORI
31. PROCEDURE DELLE VOTAZIONI
32. DEL NUMERO DI PREFERENZE
TITOLO IV – NORME DI CARATTERE GENERALE
33. DELLE INCOMPATIBILITÀ DELLE CARICHE
34. DELLA DECADENZA DELLE CARICHE DEGLI ORGANI CENTRALI
TITOLO I
1. DEI SOCI
I soci, per essere tali, dovranno avere le funzioni ispettive di vigilanza presso gli Enti Previdenziali e le altre P.A. che contribuiscono a diffondere correttezza di rapporto tra Stato e cittadini nel mondo del lavoro.
I soci hanno il diritto, oltre che il dovere, di collaborare con gli Organi Centrali per il raggiungimento dei fini istituzionali; essi potranno rivolgersi, ogni volta che lo riterranno opportuno, al Presidente, ai membri dell’Ufficio di Presidenza, ai membri del C.G., alla segreteria, ai responsabili regionali o ai referenti di sede per sottoporre le questioni particolari che li riguardano. Hanno diritto a tutta l’assistenza possibile nei limiti statutari.
I soci collaborano con loro scritti alla redazione della rivista “L’Ispettore e la Società” nel rispetto però del piano organico della Redazione. Sono informati sulla vita associativa a mezzo del “Sito web Aniv”, o con apposita rubrica inserita sulla rivista “L’Ispettore e la Società” o con ogni altro mezzo, verbale o scritto. Poiché tutta la corrispondenza viene spedita presso il proprio domicilio, i soci hanno il dovere di comunicare le variazioni del loro indirizzo affinché la segreteria possa predisporre le dovute rettifiche. I soci partecipano a tutte le eventuali forme assistenziali ed hanno tutta l’assistenza professionale, nei limiti delle possibilità istituzionali, da parte degli Organi Centrali.
Sulla domanda di iscrizione da inoltrare alla Segreteria dovranno indicare gli estremi del versamento della quota di adesione. Dovranno, inoltre, mensilmente, versare la quota associativa che decorrerà dal mese indicato sulla domanda medesima. In caso di mancata specifica indicazione la quota si intende dovuta dal 1° giorno del mese nel quale viene compilata la domanda. In caso di dimissioni dall’Associazione, le stesse decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione. Tale comunicazione dovrà essere indirizzata alla Segreteria ANIV. In caso di morte del socio le quote associative cesseranno con l’erogazione delle competenze maturate e determinate dalle Sedi.
1a. DEI SOCI PENSIONATI
I soci potranno mantenere tale qualità anche durante il pensionamento. Potranno rivestire cariche, nell’ambito dell’Associazione, in tutti gli organi tranne in quelli di responsabili regionali e referenti provinciali e nella ipotesi che i soci da pensionati non rivestano incarichi incompatibili con le finalità dell’Associazione.
I versamenti delle quote associative dovranno da loro essere versate anticipatamente per l’importo corrispondente all’intero anno. I soci pensionati nel corso dell’anno, dovranno versare sempre anticipatamente, le quote che maturano dalla data del pensionamento alla fine dell’anno solare.
1b. DEI SOCI AI QUALI VIENE A MANCARE LA FUNZIONE ISPETTIVA
I soci che a seguito del conferimento di altre funzioni non facciano più parte degli Uffici ispettivi delle Sedi possono rimanere associati, a seguito di specifica richiesta da inoltrare alla Segreteria Aniv, ma non potranno più rivestire cariche nell’ambito dell’Associazione.
1c. DELL’ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
Perde la qualità di socio colui che, per azioni giudiziarie passate in giudicato, viene escluso dall’Ufficio ispettivo della Sede di appartenenza, risulti moroso, indegno o dimissionario. Per quanto concerne la morosità e l’indegnità le delibere spettano al C.G. che le adotta a maggioranza dei due terzi dei presenti. Contro la decisione del C.G. è ammesso, nei 30 giorni dalla notifica all’interessato, ricorso al Collegio nazionale di Garanzia e Tutela, che decide a maggioranza dei suoi componenti. Il socio che viene escluso o che si dimette volontariamente dall’Associazione non può più essere riammesso se non motivando la richiesta, che andrà poi sottoposta alla valutazione degli organi dell’Associazione, previo parere del Collegio nazionale di Garanzia e Tutela.
2. DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
L’assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria ogni cinque anni. La stessa potrà essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente, su richiesta del C.G., o da almeno 1/3 degli iscritti. Le convocazioni sono effettuate a mezzo pubblicazione sul sito web dell’Aniv con un anticipo di tre mesi rispetto alla data della riunione; per le sedute straordinarie le convocazioni saranno effettuate mediante pubblicazione sul sito web dell’Aniv almeno 45 giorni prima della riunione. Ogni socio deve far pervenire alla Segreteria, quindici giorni prima della data di convocazione, la relativa scheda di adesione o la propria delega, con l’indicazione precisa del socio delegato. Al riguardo si precisa che ogni socio può essere portatore di 10 deleghe. Possono partecipare, in qualità di elettori attivi e passivi, i soci che rivestono tale qualifica da almeno sei mesi, ammenoché non abbiano acquisito la qualifica ispettiva nei sei mesi precedenti alle elezioni.
L’Assemblea nazionale dei soci:
- determina gli indirizzi e le linee generali per il raggiungimento dei fini statutari e ne stabilisce la priorità;
- approva, su relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, l’ultimo bilancio e valuta i due precedenti;
- delibera sulla utilizzazione dei fondi di riserva, indica le linee economiche, suggerisce eventuali investimenti;
- apporta eventuali variazioni allo Statuto ed al Regolamento interno, sia in relazione agli scopi, sia alle strutture interne.
L’Assemblea nazionale dei soci elegge:
- il Presidente a scrutinio segreto o con voto palese, ove richiesto dalla maggioranza della stessa;
- i membri del Consiglio Generale, a scrutino segreto;
- il Collegio dei Revisori dei conti, a scrutinio segreto;
- il Collegio nazionale di Garanzia e Tutela, a scrutinio segreto.
Ogni Assemblea nazionale può essere articolata in due sessioni di lavori.
Nella prima sono dibattuti i temi di carattere generale con discussioni sulla relazione del Presidente in carica, relativamente alla parte riguardante le finalità, gli obbiettivi raggiunti ed i rapporti esterni dell’Associazione. A partecipare ai lavori di questa prima sessione dell’Assemblea nazionale possono essere invitati esponenti dell’Amministrazione, delle OO.SS, dei Ministeri interessati e della stampa.
La seconda sessione, rigorosamente riservata agli associati, è dedicata a temi statutari, di regolamento interno, di bilancio e di organizzazione. La sintesi degli interventi ed il verbale conclusivo saranno pubblicati a mezzo del notiziario.
3. DEL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea nazionale e dura in carica per 5 anni. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente che ne risponde dinnanzi ai terzi ed in giudizio. (art. 3 dello Statuto e art. 36 C.C)
Egli per la durata del mandato è responsabile dell’osservanza delle linee indicate dall’Assemblea per il raggiungimento dei fini statutari; ad esso sono conferiti poteri attinenti all’organizzazione e la conduzione dell’Associazione. Risponde di fronte all’Assemblea dell’attività di tutti gli organi statutari e dell’assolvimento dei compiti agli stessi attribuiti. Della sua conduzione risponde all’Assemblea e riferisce al Consiglio Generale.
Il Presidente, laddove non provvedano i rappresentanti regionali, nomina i referenti provinciali o di sede, propone al C.G. la nomina di quelli regionali, ove gli stessi non siano eletti direttamente dagli associati, ovvero siano decaduti e non rieletti entro i novanta giorni successivi all’evento. Propone al C.G. la nomina dei coordinatori e dei membri del Centro studi nazionale e del responsabile Pari opportunità. Nomina inoltre direttamente:
- i componenti dell’Ufficio di Presidenza;
- i componenti del Comitato per i Rapporti con le OO.SS.;
- i componenti del Comitato di Redazione;
- il responsabile dei Rapporti con i pensionati;
- l’amministratore del Sito web “Aniv.it”;
Indica tra i soci i suoi collaboratori quali componenti l’Ufficio di segreteria.
Convoca e presiede le sedute ordinarie del Consiglio Generale. Può convocare in seduta straordinaria il C.G. quando motivi di assoluta urgenza lo rendano indispensabile. Può richiedere ai singoli membri del C.G., ovvero ai soci che ne mostrino la capacità e l’impegno, una specifica collaborazione nei vari settori di attività dell’Associazione (professionali, sindacali, politici, organizzativi, giornalistici, etc.) ma rimanendo comunque responsabile degli atti stessi.
Deve sottoscrivere tutti gli atti dell’Associazione, salvo impedimenti.
In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente.
Deve riferire sull’opera e sulle iniziative intraprese, sui programmi di attività futura, sulle spese sostenute e su quelle preventivate, sull’organizzazione e su ogni questione della vita associativa.
Deve convocare in seduta straordinaria l’Assemblea nazionale dei soci nei casi previsti al Titolo 1 art. 2.
4. DEL CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale è composto, oltre che dal Presidente e dai membri di diritto, da un numero di componenti eletti ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Aniv.
In caso di cessazione dalla carica di un componente del C. G., lo stesso C.G. provvederà nella prima seduta utile a nominare il primo dei non eletti, proveniente dalla stessa regione o, per le liste uniche, dall’unica lista del sostituito o cooptare un nuovo componente, proveniente, sempre, dalla stessa regione del sostituito, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.
Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno 2 volte all’anno: tra febbraio e marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e tra ottobre e novembre. Un ulteriore Consiglio generale, senza diritto al rimborso delle spese sostenute, si terrà in occasione dell’annuale Forum Aniv sulle attività di Vigilanza. Il Consiglio Generale può essere convocato in seduta straordinaria dal Presidente o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti.
Vigila affinché il Presidente osservi scrupolosamente le linee generali dell’Associazione ed operi nel rispetto dello Statuto e del Regolamento interno.
Approva in prima istanza le spese a consuntivo e quelle preventivate per il funzionamento dell’Associazione.
Le deliberazioni del C.G. si intendono sempre assunte quando ottengono la maggioranza della metà più uno dei voti dei presenti. Ciascun componente del consiglio è tenuto a partecipare attivamente per il perseguimento delle finalità sociali; in particolare dovrà impegnarsi per l'attività di supporto per ogni eventuale incarico ricevuto direttamente dal presidente.
I verbali delle riunioni del C.G. dovranno essere redatti da un segretario verbalizzante e pubblicati sul sito web dell’Associazione. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può cooptare, qualora ne ravvisi l’opportunità, sino ad un massimo di 5 membri oltre a quelli cooptati in sostituzione di consiglieri dimissionari o decaduti a qualsiasi titolo. Il C.G può validamente deliberare quando è presente la metà più 1 dei suoi componenti.
Sono membri di diritto del C.G:
- i componenti dell’Ufficio di Presidenza;
- i componenti del Comitato di Redazione;
- i componenti del Comitato per i Rapporti con le OO.SS.;
- i Responsabili regionali;
- il Coordinatore tecnico del Centro studi;
- l’Amministratore del sito web ANIV;
- il responsabile per le Pari opportunità;
- il responsabile dei Rapporti con i pensionati.
Partecipa inoltre di diritto a tutte le sedute del C.G. il presidente del Collegio nazionale di Garanzia e Tutela il quale, nell’ipotesi di impossibilità a partecipare personalmente, potrà delegare in sua vece uno dei due membri effettivi. Quest’ultimo non ha diritto di voto nel caso in cui si discuta di iniziative nei confronti dei soci, assunte dallo stesso Collegio nell’esercizio delle sue funzioni.
Partecipa, infine, il presidente del Collegio di Revisori dei conti in occasione delle sedute convocate per l’approvazione del bilancio.
5. DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
L’Ufficio di Presidenza, composto ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Aniv, si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti. Collabora con lo stesso per l’individuazione delle linee di condotta per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
Il Presidente nomina, tra i membri, un vice Presidente a cui conferirà la delega alla firma e alla rappresentanza transitoria. Può assegnare a ciascun membro dell’Ufficio la responsabilità di coordinamento di gruppi di lavoro stabili o temporanei per una migliore organizzazione dell’associazione e può convocare anche una parte dei componenti l’Ufficio stesso.
Alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza partecipa di diritto il Coordinatore tecnico del Centro Studi nazionale e, su invito del Presidente, uno o più membri del Comitato per i rapporti con le OO.SS.
6. DEL COMITATO PER I RAPPORTI CON LE OO.SS.
È composto ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Aniv. Si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente al quale deve riferire di eventuali iniziative e di decisioni da prendere.
7. DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
L’Ufficio di segreteria ha i seguenti compiti:
- tenuta del libro giornale e delle schede contabili;
- registrazione e versamenti delle quote esatte, con relativa individuazione degli scoperti e la necessaria corrispondenza per il recupero;
- gestione dei contatti con gli associati in servizio e pensionati;
- preparazione del materiale occorrente per la memorizzazione o cancellazione dal “Service”;
- collaborazione alla redazione delle riviste edite dall’Aniv;
- partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali per fornire la necessaria assistenza.
8. DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio di Revisori dei conti è composto ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Aniv. I membri effettivi, su convocazione del più anziano degli eletti, si riuniranno entro 60 giorni dall’elezione per nominare il Presidente del Collegio, il quale sarà relatore del bilancio sia al C.G. sia all’Assemblea nazionale ordinaria dei soci. Pertanto, il Collegio, almeno quindici giorni prima dello svolgimento di dette Assemblee, dovrà riunirsi per tutte le rilevazioni ed i controlli di competenza.
Si riunirà almeno una volta all’anno.
9. DEL COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA E TUTELA
Il Collegio nazionale di Garanzia e Tutela è composto ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Aniv. Il Consiglio Generale, nella prima riunione successiva alla conclusione dell’Assemblea nazionale, designa, su proposta del presidente dell’Aniv, il presidente del Collegio stesso.
Al Collegio sono affidati i compiti:
- di tutelare l’onorabilità e la dignità professionale dei soci;
- di tutelare ed assistere, previa accurata istruttoria, in particolare i soci nei confronti dei quali vengono assunti provvedimenti di sospensione dalla funzione ispettiva per fatti connessi all’esplicazione di tale attività;
- di vigilare sulla coerenza del concreto comportamento professionale e morale dei soci con la loro qualità di membri dell’Aniv, con particolare riguardo ai soci investiti di cariche negli Organi centrali o periferici.
Il Collegio si riunirà ogni qualvolta il presidente dello stesso lo riterrà necessario e, comunque, nei sessanta giorni precedenti l’Assemblea nazionale per la predisposizione di una relazione informativa.
Per le funzioni di tutela il collegio, su decisione del suo presidente e previa consultazione del presidente dell’Aniv può avvalersi di legali di fiducia per il cui compenso si attingerà ad apposito fondo.
Il Collegio può suggerire sanzioni nei confronti di appartenenti all’Associazione o membri degli organismi sociali. Tali raccomandazioni, ivi incluse quelle per il caso di indegnità di cui al punto 1c. del presente regolamento, motivate da accurata istruttoria da operarsi a cura del Collegio, verranno sottoposte al Consiglio Generale che delibererà in merito in una sessione coperta dal riserbo in cui saranno presenti, senza diritto di voto, i membri effettivi del Collegio medesimo.
10. DEI RAPPRESENTANTI REGIONALI
I rappresentanti regionali sono eletti direttamente dall’Assemblea dei soci che svolgono le loro funzioni istituzionali nelle sedi ubicate nella Regione di appartenenza. Ogni socio può essere portatore di n. 2 deleghe per le regioni da 1 a 50 soci; n. 3 deleghe per le regioni da 51 a 100 soci; n. 4 deleghe per le regioni con più di 100 soci. Tali assemblee regionali si terranno ordinariamente nei due mesi che precedono l’Assemblea nazionale indetta ai sensi dell’art. 2.
In mancanza saranno nominati dal C.G. su proposta del presidente Aniv. Il mandato dei rappresentanti regionali coincide con il ciclo congressuale.
Nel caso di convocazione di Assemblea nazionale straordinaria, le assemblee regionali si terranno successivamente a quella nazionale e verranno convocate, come per le ordinarie, dal Presidente e presiedute dallo stesso o da un suo delegato.
L’Assemblea regionale può essere convocata in seduta straordinaria, indipendentemente dal compimento del mandato congressuale nazionale, per la rielezione dei responsabili regionali, su richiesta dei responsabili stessi o dei due terzi dei referenti provinciali della regione o di un terzo dei soci della regione, ovvero dal presidente dell’Aniv.
I Rappresentanti regionali, in caso di nomina da parte del Consiglio Generale dovranno, a pena di decadenza, convocare l’Assemblea regionale per l’elezione del Rappresentante regionale entro il termine di due mesi dalla loro nomina. Tempi e modi di convocazione delle assemblee regionali devono essere tali da poter favorire la massima partecipazione degli iscritti.
I Rappresentanti regionali sono i responsabili operativi della realizzazione delle finalità istituzionali dell’ANIV in regione. Essi presiedono le sedute del Consiglio regionale.
Possono essere destituiti dal C.G. a seguito di proposte motivate della maggioranza degli associati della regione.
In caso di impedimento temporaneo del Responsabile regionale, lo stesso indicherà un suo sostituto che durerà in carica sino al termine dell’impedimento.
11. DEL CONSIGLIO REGIONALE
Il Consiglio regionale, composto ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Aniv, si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Rappresentante regionale o su richiesta motivata di 1/3 del Consiglio e, comunque, prima e dopo ogni Consiglio Generale.
Vigila affinché nella regione vengano scrupolosamente osservate le linee generali dell’ANIV e che si operi nel rispetto dello Statuto e del Regolamento interno.
Approva in prima istanza le spese preventivate per il funzionamento delle strutture regionali.
Il Consiglio può deliberare la cooptazione di soci della regione nel numero massimo di 1/3 della sua composizione dando la precedenza a quei soci di Enti non presenti in Consiglio. Sono membri di diritto del consiglio i consiglieri nazionali appartenenti alla regione.
11a. DEI REFERENTI PROVINCIALI O DI SEDE
I referenti provinciali o di sede sono nominati direttamente dal rappresentante regionale. Essi avranno essenzialmente il compito di informare i rappresentanti regionali sui problemi esistenti presso le proprie sedi di competenza. Potranno essere incaricati di risolvere eventuali problemi attinenti prevalentemente ad aspetti amministrativi, o di esclusivo interesse locale.
I referenti provinciali o di sede coadiuvano il rappresentante regionale nelle attività di informazione agli iscritti e nell'acquisizione di istanze e proposte, anche mediante assemblee territoriali che saranno convocate e presiedute dal rappresentante regionale.
I referenti provinciali fanno parte di diritto del Consiglio regionale quali rappresentanti della propria provincia.
12. DEL COMITATO DI REDAZIONE
Il Comitato di redazione è composto ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Aniv. Si occupa di tutti gli aspetti relativi alla comunicazione interna ed esterna.
Cura, in particolare, le comunicazioni tramite i social media e svolge attività di supporto all'amministratore del sito Aniv in ordine alla produzione di contenuti, anche grafici e multimediali. Si occupa, inoltre, della gestione delle piattaforme ANIV-LAB e Newsletter.
È coordinato dal Presidente o da un suo delegato. L'integrazione, la decadenza e il rinnovo dell'incarico dei membri del Comitato durante il mandato congressuale vengono decisi dal presidente dell'Aniv che dovrà riferire al Consiglio Generale.
13. DEL CENTRO STUDI "DI DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE"
Il Centro studi ha finalità di approfondimento teorico e di analisi sulle questioni normative, regolamentari ed organizzative interessanti la vigilanza, nonché sul contesto socio-economico e politico di riferimento.
Il Coordinatore tecnico relazionerà al Consiglio Generale sulle attività del Centro studi nazionale.
Sono membri del Centro studi nazionale, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Aniv:
- il presidente dell’Aniv, che ne ha la responsabilità politica legale;
- il coordinatore del Comitato scientifico (in breve coordinatore scientifico);
- il coordinatore del Comitato tecnico nazionale (in breve coordinatore tecnico).
Del comitato scientifico potranno essere chiamati a far parte esperti esterni all’associazione.
Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico nazionale anche un ristretto numero di soci particolarmente vocati allo studio, individuati dal coordinatore del Comitato tecnico e nominati ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Aniv. Il coordinatore può incaricare, previa approvazione del presidente dell’Aniv, suoi collaboratori per compiti di classificazione, esame del materiale, riscontro della corrispondenza e segreteria organizzativa, scegliendoli tra i soci che si rendano disponibili e prestino servizio presso la sua od altre sedi viciniori.
L’integrazione e la decadenza dall’incarico di membri dei comitati tecnico e scientifico tra un mandato congressuale ed il successivo viene decisa dal presidente dell’ANIV che dovrà riferire al C.G.
L’attività del Centro, caratterizzandosi sul piano del dibattito culturale, dovrà, in prospettiva, essere finanziata attraverso contributi raccolti presso istituzioni ed Enti Pubblici e privati che prevedano stanziamenti in favore delle ricerche nel campo delle scienze giuridiche e sociali.
Il Centro Studi può essere organizzato in forum tematici, anche temporanei, coordinati da soci indicati dal coordinatore del Comitato tecnico e aperti a coloro (anche non soci) che vogliano approfondire le singole tematiche.
14. DEL RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON I PENSIONATI
È nominato ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Aniv, cura i rapporti con gli ispettori in quiescenza al fine di garantire il contributo di esperienza degli stessi alla vita associativa.
15. DELL’AMMINISTRATORE DEL SITO WEB ANIV
È nominato ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Aniv.
È responsabile del funzionamento e dell’aggiornamento del sito web “www.aniv.it”. Tutte le iniziative saranno concordate col Presidente o un suo delegato.
16. RESPONSABILE PARI OPPORTUNITÀ
È nominato e si attiverà ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Aniv.
In particolare, anche alla luce del protocollo d’intesa tra la Direzione generale per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro e la Rete nazionale delle Consigliere di parità, porrà in atto tutte quelle iniziative affinché gli ispettori tutti, nell’espletamento delle funzioni istituzionali loro demandate, si impegnino a far rispettare la normativa in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna al fine di prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione.
17. DELLA RIVISTA “L’ISPETTORE E LA SOCIETà”
La rivista ha, di norma, periodicità bimestrale. Essa viene inviata gratuitamente ai soci. Particolari condizioni di abbonamento possono essere previste previa delibera in tal senso del C.G., su proposta del Presidente.
Il coordinatore tecnico del Centro studi nazionale, di concerto col Presidente, si occuperà di tutti gli aspetti in ordine ai contenuti, alla composizione, alla stampa ed alla diffusione della rivista.
La rivista “L’Ispettore e la società” pubblica principalmente approfondimenti e notizie di interesse professionale, avendo cura di trattare argomenti che ricomprendano le competenze di tutti gli Enti rappresentati.
Il coordinatore tecnico del Centro studi nazionale:
- garantirà, nei limiti del possibile, il rispetto della periodicità prevista;
- stimolerà la partecipazione di tutte le realtà regionali, per una compiuta rappresentazione delle varie dimensioni ed aspetti dell’attività di vigilanza;
- solleciterà collaborazioni esterne, possibilmente a titolo gratuito, per una proficua circolazione della dialettica sui temi sollevati;
- provvederà alla raccolta pubblicitaria, nei limiti qualitativi e quantitativi che saranno stabiliti dal Consiglio Generale. I relativi contratti saranno sottoscritti dal presidente dell’Aniv nella sua veste di Direttore responsabile.
TITOLO II
18. DEL PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio di cui all’art. 7 dello Statuto servirà per sopperire alle spese organizzative, di gestione, di collaborazione o di consulenza e per il funzionamento degli organi dell’Associazione.
La quota associativa, a partire dal 1/1/2019 viene stabilita nella misura di € 6 per 13 mensilità. Per i soci pensionati la quota associativa annuale, a partire dal 21/3/2022 è pari a € 30 da versare secondo le modalità di cui al punto 1a. del presente regolamento. Di questa sino al 30%, in ragione al numero degli associati della regione, sarà a disposizione delle strutture regionali. per il funzionamento dei relativi organi.
19. DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE
Fanno carico all’Associazione le spese generali per l’organizzazione dell’Assemblea nazionale, del Consiglio Generale, dell’Ufficio di Presidenza e degli altri organi statutari, per l’organizzazione di convegni. Non potranno essere poste a carico dell’Associazione le spese per l’organizzazione delle Assemblee di sede. A queste potrà essere accordato un contributo forfettario su delibera del C.G.
20. DELLE SPESE DI GESTIONE
Tutte le spese di gestione sono a carico dell’Associazione. Rientrano in tali spese eventuali locazioni di ambienti da adibire a segreteria e le relative spese di illuminazione e riscaldamento, nonché le spese telefoniche e postali, le spese per forniture, depositi cauzionali, tasse ecc.
Sono, inoltre, a carico dell’Associazione le spese per la stampa e diffusione della rivista “L’Ispettore e la società”. Per tali spese dovrà provvedersi, peraltro, con l’obiettivo dell’autofinanziamento delle stesse, anche tramite la raccolta di inserzioni pubblicitarie la cui natura non sia incompatibile con le finalità dell’Associazione e non possa, neppure indirettamente, lederne l’immagine sul piano del rigore morale.
Per la rivista andrà comunque previsto apposito e separato capitolo di bilancio, in cui saranno comprese le spese relative ad un eventuale ”Foglio Notizie” che di essa potrebbe costituire supplemento.
A partire dalla sua costituzione ufficiale e sino al raggiungimento della capacità di autofinanziamento, tra le spese previste al presente punto sono comprese, pur formando oggetto di apposito e separato capitolo di bilancio, quelle relative al funzionamento del Centro studi nazionale.
21. DELLE SPESE DI COLLABORAZIONE O DI CONSULENZA
Tutte le spese che si sostengono per ottenere la collaborazione di Associati, o di persone estranee, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, sono a carico dell’Associazione. Sono a carico della stessa anche le spese sostenute per il ricorso a consulenti legali, amministrativi e fiscali che dovessero servire per le finalità statutarie.
L’autorizzazione di dette spese, nel limite massimo pari a € 10.000 (diecimila), spetta al Presidente il quale dovrà, comunque, riferire successivamente al Consiglio Generale.
Per previsioni di spesa eccedenti il sopraindicato limite, il Presidente dovrà consultare preventivamente i componenti dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio Generale, al quale poi riferirà durante la seduta ordinaria.
22. DELLE SPESE LEGALI E DI SOLIDARIETÀ
È costituito un fondo di riserva per spese legali e di solidarietà, finanziato mediante accantonamento di una parte delle quote sociali versate, il cui ammontare sarà fissato annualmente dal Consiglio Generale in sede di Bilancio preventivo.
Il conferimento di incarichi legali può essere disposto:
- dal presidente dell’Aniv, per fatti inerenti l’Associazione, previa consultazione del presidente del Collegio nazionale di Garanzia e Tutela;
- dal presidente del Collegio nazionale di Garanzia e Tutela, previa consultazione del presidente dell’Aniv, per la tutela di singoli associati.
Per l’autorizzazione delle spese resta fermo quanto stabilito dal successivo articolo 6.
Un contributo di solidarietà potrà essere concesso su richiesta dell’interessato o di colleghi a conoscenza di una reale, grave situazione di disagio. La misura del contributo concesso sarà stabilita dal presidente dell’Aniv di concerto con il presidente del Collegio nazionale di Garanzia e Tutela, i quali dovranno tenere conto della gravità dell’evento e delle disponibilità di cassa dell’Associazione.
Il contributo di solidarietà sarà limitato a casi di particolare gravità.
Al termine di ciascun anno, sulla base della relazione contabile annuale tenuta dal Presidente, il Consiglio Generale può disporre l’integrazione della quota accantonata ovvero il trasferimento di una parte residua, eccedente il preventivabile fabbisogno per l’anno seguente, nel patrimonio sociale di cui all’art. 1. del Titolo II del presente Regolamento.
23. DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI
- dell’Assemblea nazionale: solo le spese per l’organizzazione della medesima sono a carico dell’Associazione, come indicato al capitolo apposito. Sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio e di soggiorno e ogni altra spesa occorrente ai loro bisogni. Le eventuali spese di rappresentanza per le personalità invitate sono a carico dell’Associazione;
- del Consiglio Generale: sono a carico dell’Associazione le spese residenziali (per la sistemazione in camera doppia), il vitto nonché le spese vive di trasporto. Per i viaggi effettuati in auto, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dal Presidente, il rimborso sarà pari a € 0.15 per chilometro. Tale importo potrà essere variato con determinazione del Presidente in caso di notevole variazione del costo del carburante. La durata delle riunioni dovrà essere contenuta nelle 24 ore. Inoltre ai singoli componenti il C.G. verranno rimborsate le spese vive documentate e sostenute per l’espletamento di eventuali incarichi loro affidati;
- del Consiglio dei Revisori dei conti: sono a carico dell’Associazione le spese di vitto, alloggio e trasporto, nonché quelle sostenute dai singoli membri nell’espletamento dell’incarico loro conferito;
- del Presidente: allo stesso spettano in rimborso le spese di viaggio, di vitto e di alloggio ed ogni altra spesa che sosterrà nell’espletamento dell’incarico. Nessun compenso può essere riconosciuto al medesimo per la direzione della rivista “L’Ispettore e la Società”;
- del Collegio nazionale di Garanzia e Tutela: sono a carico dell’Associazione le spese di vitto, alloggio e quelle vive di trasporto sostenute dai singoli membri nell’espletamento dell’incarico loro conferito;
- dei membri del Comitato di Redazione: eventuali spese di trasporto, di vitto e di alloggio nonché telefoniche e postali sostenute dai redattori per l’espletamento della loro mansione e su incarico specifico del presidente Aniv, sono, a richiesta, rimborsate;
- dei Rappresentanti regionali: ai Responsabili regionali ai quali vengono affidati incarichi dal Presidente o dal Consiglio Generale sono rimborsate le spese di viaggio, eccezionalmente in automobile quando questo mezzo può essere ritenuto più economico in relazione al tempo occorrente per svolgere l’incarico affidato;
- dei referenti locali e soci in genere: sono, a seguito di specifica e documentata richiesta, rimborsate le spese vive sostenute in relazione ad incarichi loro conferiti dal Presidente o dal C.G.;
- dell’Ufficio di segreteria: sono a carico dell’Associazione le spese di vitto e alloggio nonché quelle di trasporto;
- dei membri del Centro studi nazionale: le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute dai membri del Comitato tecnico nazionale per l’espletamento del loro compito sono a carico dell’Associazione e, quando avrà raggiunto capacità di autofinanziamento, del separato bilancio del Centro. Le spese sostenute per attività svolte in favore del Centro studi da membri esterni sono a totale carico dell’Associazione e, successivamente, del Centro medesimo;
- dei Consigli regionali: sono a carico dell’Associazione le spese vive sostenute dai membri dei consigli per partecipare alle rispettive riunioni regionali;
- dei membri dell’Ufficio di Presidenza: sono a carico dell’Associazione le eventuali spese vive di trasporto, di vitto e di alloggio e postali, sostenute nell’espletamento dell’incarico;
- della Responsabile delle pari opportunità: sono a carico dell’Associazione tutte le spese vive da questi sostenute relativamente all’incarico conferitole;
- del Comitato per i rapporti con le OO.SS.: sono a carico dell’Associazione tutte le spese vive sostenute relativamente agli incarichi conferiti.
24. DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE SPESE
In considerazione degli obblighi che il Codice Civile attribuisce alle Associazioni, si precisa che le autorizzazioni alle spese competono:
- al Presidente per le normali attività organizzative e di gestione;
- al Consiglio Generale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, per l’acquisto di macchine per l’ufficio o di beni mobili del valore superiore a € 10.000;
- all’Assemblea nazionale per la destinazione di eventuali fondi di riserva.
25. DEI PAGAMENTI
I pagamenti sono effettuati dal Presidente o da suoi delegati.
26. DELLE RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALLE OBBLIGAZIONI
Le responsabilità penali e tutte quelle che il C.C. prevede a carico dei rappresentanti delle Associazioni si ritengono efficaci nei confronti di coloro che hanno sottoscritto le autorizzazioni alle spese, che personificano l’Associazione o che compongono i suoi organi centrali.
27. DEI FONDI, DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
I beni che costituiscono il patrimonio sociale sono ripartiti in modo uguale tra gli Associati o ai loro aventi diritto che risultano aver rivestito la qualità di socio nei due anni precedenti lo scioglimento dell’Associazione.
TITOLO III – DELL’ELEZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI CENTRALI
28. DELLE CANDIDATURE
Ogni socio può essere candidato oppure autocandidarsi ove ne abbia i requisiti previsti dallo Statuto. La Commissione elettorale, pur ribadendo l'indispensabile presenza di coloro che desiderano porre la propria candidatura, può ammettere, a proprio insindacabile giudizio, eccezionali casi di assenza giustificata documentalmente per motivi imprevisti ed improvvisi intervenuti indipendentemente dalla volontà dell'interessato.
29. DEGLI ORGANISMI CONGRESSUALI
Prima dell’inizio dei lavori congressuali, il presidente dell’Aniv uscente insedia una segreteria organizzativa per provvedere alle operazioni preliminari di identificazione e registrazione dei congressisti, al rilascio di cartellini identificativi, alla vigilanza sull’accesso agli spazi congressuali. I lavori si aprono con l’elezione degli organismi congressuali.
- L’Ufficio di Presidenza. È costituito dal presidente dell’Assemblea, dal vice presidente e da un segretario verbalizzante, votati all’inizio dei lavori su proposta del presidente dell’Aniv uscente.
Regola lo svolgimento dei lavori, fissa la durata degli interventi, ne determina l’ordine, chiude la discussione, ammette per ciascun tema le proposte o le mozioni definitive da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
L’Ufficio di Presidenza propone all’Assemblea la nomina dei presidenti e dei componenti delle Commissioni e dei Questori in numero idoneo a garantire la conta dei voti e l’ordine pubblico. Determina, di volta in volta le modalità delle votazioni, per le mozioni e per qualsiasi altra deliberazione, tra le seguenti:
1. per alzata di mano;
2. per appello nominale;
3. per il voto segreto.
I reclami avverso i risultati delle votazioni devono essere proposti, a pena di decadenza, nelle 24 ore successive, all’Ufficio di Presidenza, che deciderà nei 15 giorni successivi, salvo che per quelle che richiedono decisione immediata per consentire la prosecuzione dei lavori.
- La commissione Elettorale. Essa sarà composta da 7 membri che eleggeranno nel proprio seno il presidente; la stessa sarà nominata dall’Assemblea nazionale, all’inizio dei lavori, su proposta dell’Ufficio di Presidenza all’atto del suo insediamento.
La commissione avrà il compito preliminare di controllare le deleghe pervenute alla segreteria organizzativa e di verificare la presenza in aula del delegato. Vidimerà le schede necessarie per la votazione in aula sulle quali indicherà il nome dei candidati in ordine alfabetico. Il presidente della commissione riferirà immediatamente all’Assemblea sui casi controversi o irregolari.
La commissione avrà inoltre il compito di esaminare la giustezza della impossibilità di un candidato ad essere presente.
- La commissione Verifica poteri. La commissione Verifica poteri è composta di cinque membri votati dall’Assemblea su proposta dell’Ufficio di Presidenza all’atto del suo insediamento. Nomina al suo interno il presidente e delibera a maggioranza. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri. Qualora nella votazione non sia possibile raggiungere la maggioranza, prevarrà il voto del presidente.
La commissione certifica la presentazione e verifica la regolarità della presentazione delle mozioni e delle proposte di emendamento allo Statuto.
Le mozioni sui temi congressuali devono essere presentate alla commissione Verifica poteri entro le ore 17,00 del giorno precedente quello fissato per l’apertura della discussione e della votazione delle mozioni secondo il programma congressuale.
Le proposte di emendamento allo Statuto, sottoscritte da almeno 10 delegati presenti, devono essere presentate alla commissione Verifica poteri almeno 24 ore prima dell'apertura della discussione e della votazione delle modifiche statutarie secondo il programma congressuale.
- La commissione Statuto e Coordinamento delle mozioni. È composta di cinque membri votati dall’Assemblea su proposta dell’Ufficio di Presidenza all’atto del suo insediamento. Nomina al suo interno un segretario.
La commissione riceve le mozioni dalla commissione Verifica poteri e, ove possibile, anche sentiti i presentatori, coordina e accorpa in un unico documento le proposte presentate e provvede alla loro diffusione.
La commissione riceve le proposte di modifica dello Statuto dalla commissione Verifica poteri e redige uno schema di proposta di modifica - nel quale siano coordinati tutti gli emendamenti presentati - da sottoporre all’Assemblea.
Conclusioni dei lavori. I lavori si concludono con le votazioni delle mozioni e delle proposte di modifica dello Statuto e con l’elezione del Presidente, del Consiglio Generale, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio nazionale di Garanzia e Tutela.
30. DELLE PROCEDURE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE PER I SUOI LAVORI
L’Assemblea nazionale alla fine dei lavori relativi alla chiusura del quinquennio scaduto (relazione del Presidente uscente, ratifica e verifica dei bilanci, destinazione dei fondi di riserva etc.), è informata dal presidente della commissione Elettorale delle candidature esistenti.
L’Assemblea può richiedere agli interessati dichiarazioni sui programmi dagli stessi sostenuti. Dopo il dibattito si inizieranno le votazioni a mezzo scheda ciclostilata che sarà distribuita dai membri della commissione Elettorale.
L’ordine delle votazioni è il seguente:
- Presidente;
- Membri del Consiglio Generale;
- Collegio dei Revisori dei conti;
- Collegio nazionale di Garanzia e Tutela.
31. PROCEDURE DELLE VOTAZIONI
I rappresentanti di nomina elettiva sono eletti dall’Assemblea assicurando la rappresentanza proporzionale delle singole regioni tra numero di iscritti totale e numero di iscritti di ogni singola regione e fatta salva la rappresentanza proporzionale di tutti gli Enti.
Verrà formata una lista di candidati, distinta per Enti di appartenenza. La lista dei candidati Inps sarà distinta al suo interno per regione e formata dai candidati indicati dalle regioni attraverso i Congressi regionali, in caso di assemblea ordinaria, o apposite assemblee regionali in caso di Assemblea straordinaria nazionale ed il cui numero potrà essere superiore di una unità, ai seggi attribuiti dal sistema proporzionale, e non superiore al doppio delle unità spettanti a detta regione. La lista degli altri Enti sarà unica non dovendo rispettare il requisito della proporzione per regione bensì quello della proporzione a livello nazionale. Potranno, inoltre, essere inseriti nelle rispettive liste, tutti coloro che, fra i presenti all'assemblea congressuale, intendano candidarsi.
32. DEL NUMERO DI PREFERENZE
Possono essere espresse fino ad un massimo del 40%, con arrotondamento per eccesso, del numero di componenti previsti per ogni organo. La scheda va annullata qualora non contenga almeno un voto per ciascuna delle singole rappresentanze.
TITOLO IV – NORME DI CARATTERE GENERALE
33. DELLE INCOMPATIBILITÀ DELLE CARICHE
L’appartenenza al Collegio dei Revisori dei conti ed al Collegio nazionale di Garanzia e Tutela esclude l’eleggibilità alle altre cariche.
34. DELLA DECADENZA DELLE CARICHE DEGLI ORGANI CENTRALI
Nell’eventualità che per più svariati motivi - diversi da quelli specifici dell’attività ispettiva che abbiano dato luogo a provvedimenti amministrativi e/o penali - i componenti degli Organi centrali dell’Associazione vengano privati della funzione da parte degli Istituti di appartenenza, gli stessi possono rimanere in carica per tutta la durata del mandato.
Nell’eventualità che componenti degli Organi centrali dell’Associazione lasciassero vacanti gli incarichi loro attribuiti, entrerà a sostituire gli stessi il primo dei candidati non eletti.
In mancanza di questi il C.G. provvederà a sostituirli mediante cooptazione.
I componenti degli Organi centrali che non partecipano ai lavori senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La giustificazione dovrà pervenire per iscritto prima dell’inizio dei lavori.