somministrazione fraudolentaINL - Circolare n. 3 del 11 febbraio 2019   

Ritorna la somministrazione fraudolenta.

Con l'art. 28 del D.Lgs. n. 276/2003 veniva introdotto nel nostro ordinamento il reato di somministrazione fraudolenta. Col D.Lgs. n. 81/2015, approvato in attuazione delle legge delega n. 183/2014 (c.d. Jobs Act), venivano abrogati (art. 55) gli artt. da 20 a 28 del citato D.Lgs. n. 276 e, pertanto, era venuta meno tale fattispecie di reato. La legge n. 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018, ha reintrodotto, con l'aggiunta dell’art. 38 bis al D.Lgs. n. 81/2015, il reato di somministrazione fraudolenta che si riconfigura in tutti i casi in cui “...la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”. L'Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato la circolare n. 3 dell'11 febbraio 2019 che fornisce indicazioni operative al personale ispettivo sulla reintrodotta somministrazione fraudolenta, anche ad integrazione della recente circolare n. 10 dell’11 luglio 2018 in materia di appalto illecito.

 

TESTO:

"OGGETTO: Legge 9 agosto 2018 n. 96 di conversione del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” - art. 38-bis D.Lgs. n. 81 del 2015 - somministrazione fraudolenta – indicazioni operative."

Il 12 agosto u.s. è entrata in vigore la L. n. 96/2018 che ha convertito con modifiche il D.L. n. 87/2018. La legge di conversione ha tra l’altro reintrodotto, all’art. 38 bis del D.Lgs. n. 81/2015, il reato di somministrazione fraudolenta che si configura in tutti i casi in cui “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

 

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