baby sitter


INPS - Messaggio 1428 del 30-03-2018


Contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia di cui all’articolo 4, comma 24, lett. b), della legge n. 92/2012.

Come noto, l’articolo 4, comma 24, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013- 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Il beneficio in argomento è stato prima prorogato per il 2016 e poi, per il biennio 2017–2018, dall’articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) sia per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata (nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni), sia per le lavoratrici autonome (nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni), ferme restando le disposizioni attuative contenute nei D.M. 22 dicembre 2012, 28 ottobre 2014 e 1 settembre 2016. Col messaggio 1428 del 30-03-2018 l'Inps fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande nell’anno 2018.

TESTO: "Contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia di cui all’articolo 4, comma 24, lett. b), della legge n. 92/2012. Istruzioni per la presentazione delle domande nell’anno 2018..."

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