Si allega questa interessante nota del Direttore regionale del Veneto, Dr. Antonio Pone, sulla problematica dei rapporti di lavoro fra parenti ed affini.
Recentemente la stampa ha dato risalto all’esito di un contenzioso legale avente ad oggetto il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra parenti (padre-figlio) con conseguente recupero delle prestazioni erogate al figlio in qualità di lavoratore dipendente, e che ha visto l’Istituto soccombente.
Gli Ispettori verbalizzanti, basandosi sulla “presunzione di gratuità” delle prestazioni lavorative rese fra persone conviventi legate da vincolo di parentela o affinità a suo tempo più volte ribadita nelle sentenze della Suprema Corte (Vedi sentenze 1880/20-03-1980; 3287/19-05-1986) hanno trascurato l’acquisizione di prove a sostegno delle conclusioni dell’accertamento.
Tale orientamento è stato recepito successivamente anche nella circolare n. 179/89.
Non si tratta, pertanto, di una “causa pilota”, come evidenziato nell’articolo pubblicato, ma di un filone di contenzioso nato e consolidatosi in diffusa giurisprudenza che si è evoluta nel tempo.
Anche il Comitato regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro si è trovato, con una certa frequenza, in presenza di ricorsi amministrativi avverso verbali ispettivi che disconoscevano rapporti di lavoro fra parenti ed affini.
Generalmente questi verbali risultano carenti sotto il profilo della prova, in quanto gli Ispettori traggono le conclusioni considerando la prestazione lavorativa nell’ambito della “presunzione di gratuità” come si può evincere anche dalla sentenza di cui trattasi.
Il Giudice sempre più tende a valutare, ai fini dell’eventuale conferma del provvedimento adottato dall’ispettore, la sussistenza di ulteriori riscontri probatori rispetto alla mera presenza delle circostanze idonee a rendere attuale la presunzione di gratuità.
Quest’ultima non deve essere intesa come presunzione legale assoluta, potendo la stessa essere vinta dalla controparte attraverso una rigorosa e non meramente formale prova della sussistenza degli elementi tipici della subordinazione.
Ciò spiega l’importanza degli elementi ulteriori adottati dall’ispettore a sostegno del disconoscimento.
La particolare problematica è stata oggetto di approfondimento tra Direzione Regionale del Lavoro-INPS-INAIL, con il contributo del Coordinatore legale regionale dell’Istituto, ed è stato prodotto un documento di cui si anticipa il testo, che verrà successivamente inviato a cura del Direttore Regionale del Lavoro.
Agli Ispettori dovrà essere portato a conoscenza il predetto documento con lo specifico richiamo, valido per tutte le tipologie di accertamento, della necessità di reperire con cura tutte le prove e informazioni utili non soltanto ai fini della corretta rilevazione delle irregolarità ma anche per evitare contenziosi amministrativi e/o legali che trovino l’Istituto soccombente.
Alle SS.LL. raccomando, infine, di valutare per il motivo di cui sopra l’eventuale annullamento in autotutela di verbali oggetto di contestazione e di evidenziare personalmente agli ispettori che l’attività ispettiva non è stata svolta in modo corrispondente alle direttive più volte ribadite (Vedi al riguardo nota del 04/03/2011 di questa Direzione).
Antonio Pone - Direttore regionale
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