Protocollo d'intesa INAIL

11 ottobre 2011

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

di seguito indicato come INAIL, con sede in Roma, Piazzale G. Pastore 6, rappresentato dal prof. Avv. Vincenzo Mungari, in qualità di Presidente

e

IL CENTRO STUDI DI DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Di seguito indicato come Centro Studi, con sede in Mestre (VE), Via Cà Rossa 35, rappresentato dal dott. Fedele Sponchia, in qualità di Presidente

Premesso che

Il Centro Studi, organismo tecnico scientifico dell’Associazione di tutti i funzionari ispettivi pubblici

  • elabora analisi, documenti e rapporti per i componenti dei diversi corpi ispettivi della Pubblica Amministrazione ed offre un contributo di esperienze a tutti gli organismi, sindacali ministeriali o parlamentari, che utilizzano le sue attività;
  • può istituire corsi di qualificazione e specializzazione professionale, organizzare e promuovere studi, inchieste, convegni di carattere culturale con particolare riferimento ai problemi economico-giuridici e sociali;
  • ha finalità di approfondimento teorico e di analisi sulle questioni normative, regolamentari ed organizzative interessanti la vigilanza nonché sul contesto socio politico di riferimento;
  • promuove convegni a carattere tecnico, dibattiti e confronti su tematiche di comune interesse con le categorie di professionisti operanti nel mondo del lavoro;
  • organizza incontri con le forze politiche e sociali per l’approfondimento di argomenti riguardanti il contrasto e la lotta al lavoro irregolare ed al fenomeno dell’economia sommersa in tutti i suoi aspetti.

Gli ispettori associati possono concorrere alle attività del Centro Studi mediante l’apporto di idee, proposte, ipotesi di lavoro, esperienze acquisite nell’esercizio della loro attività professionale.

Il Centro Studi per l’espletamento della propria attività si avvale di un Comitato Scientifico del quale fanno parte esponenti del mondo accademico e di un Comitato Tecnico composto da ispettori di vigilanza di comprovata esperienza.

Considerato

che il Centro Studi offre patrimonio di esperienze, realizzate dai diversi corpi ispettivi della Pubblica Amministrazione, che può essere validamente utilizzato:

  • nell’azione di studio e analisi del territorio per l’individuazione dei settori merceologici nei quali maggiormente si concentrano fattori di rischio evasione/elusione contributiva;
  • per l’elaborazione di progetti idonei a prevenire, contrastare, reprimere i fenomeni di evasione/elusione contributiva nei soggetti tenuti all’obbligo delle assicurazioni sociali;
  • la promozione e l’organizzazione di seminari di studio per funzionari di vigilanza sulle specifiche tematiche più salienti e attuali;
  • la promozione e l’organizzazione di incontri a livello centrale e territoriale per consentire la condivisione di esperienze, l’uniformità di comportamento, il confronto fra modalità di azione;

Atteso

  • che le attività sopra esposte vengono svolte dal Centro Studi
  • che il Centro Studi può svolgere dette attività anche in regime di convenzione con Pubbliche Amministrazioni, Regioni, Enti locali e altri Enti pubblici e privati

TUTTTO CIÒ PREMESSO, QUALE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROTOCOLLO D’INTESA, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto dell’accordo)

L’INAIL e il Centro Studi convengono di stipulare un rapporto di cooperazione nel campo della ricerca tecnica e scientifica che abbia per oggetto tutti gli specifici aspetti nell’ambito dell’attività di vigilanza. Tale rapporto – che si svilupperà attraverso il ricorso alle rispettive risorse, esperienze e professionalità – servirà a fornire all’INAIL un ulteriore strumento per ottimizzare l’efficacia delle attività istituzionali volte a combattere l’evasione e l’elusione contributiva.

I dati che potranno essere consultati dal Centro Studi durante le attività scientifiche oggetto della presente convenzione sono dati di carattere statistico e di analisi macroeconomica e pertanto esclusi dalla tutela della privacy personale.

Articolo 2 (Modalità di attuazione)

Oggetto del presente accordo sono:

  • l’individuazione di metodologie e di studi di fattibilità, la realizzazione di procedure finalizzate all’analisi del territorio, alla prevenzione, alla repressione di ogni forma evasione/elusione contributiva nei confronti di tutti i soggetti tenuti all’obbligo della contribuzione nei confronti dell’INAIL;
  • la promozione e l’organizzazione di seminari di studio fra funzionari di vigilanza per l’approfondimento delle tematiche connesse alla dinamica socio economica ed alla evoluzione normativa nonché la promozione e l’organizzazione di incontri a livello centrale e territoriale per uniformare comportamenti, confrontare modalità di vigilanza nelle diverse realtà territoriali e nelle diverse amministrazioni, al fine di individuare le modalità di azione migliori e più efficaci.

Articolo 3 (Adeguamento normativo)

L’INAIL e il Centro Studi concorderanno gli atti e le procedure necessari per adeguare il presente accordo alle disposizioni legislative di carattere informativo ed innovativo che, nella specifica materia, potranno sopravvenire durante la vigenza dell’accordo stesso.

Articolo 4 (Attività di consulenza)

L’INAIL, in relazione al presente accordo, potrà chiedere al Centro Studi, ogni volta ne ravvisi la necessità, anche informazioni e pareri tecnico scientifici su settori disciplinari non strettamente istituzionali, ma comunque ad essi funzionalmente collegati.

Articolo 5 (Attività scientifiche)

Le attività oggetto del presente accordo riguardanti la realizzazione di studi e ricerche di comune interesse scientifico saranno valutate ed approvate congiuntamente dall’INAIL e dal Centro Studi, attraverso riunioni congiunte di rispettivi rappresentanti, da tenersi presso l’INAIL.

Articolo 6 (Attività seminariali)

L’INAIL e il Centro Studi esamineranno inoltre congiuntamente tutte le proposte riguardanti l’organizzazione da parte del Centro Studi di seminari, convegni e conferenze che possano interessare l’attività dell’INAIL nell’ambito della riscossione dei premi e dell’attività di vigilanza ispettiva sulle aziende.

Articolo 7 (Durata)

Il presente accordo avrà la durata di due anni dalla data di stipula e si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

Articolo 8 (Recesso)

Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno tre mesi.

Tale preavviso dovrà essere comunicato alla controparte con la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualsiasi modifica del presente accordo dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le parti medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

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