XXVI Convegno Nazionale di Studi

15 settembre 2009

Pisa, 23 Novembre 2007

logoconsulentiConsulta Regionale Toscana Consulenti del Lavoro 

Organizzazione d’impresa e mercato del lavoro cultura della legalita’ e sistema sanzionatorio

Intervento del Presidente ANIV Fedele Sponchia:

Credo che per parlare dell’argomento di questa tavola rotonda sia necessario affrontare in premessa il problema di cosa significhi “illegalità” nel mondo del lavoro per tutti noi, ispettori e consulenti difensori della legalità.

L’Italia, in attuazione del vincolo di comparabilità dei dati tra tutti i paesi della Comunità europea, ha aderito alla definizione internazionale di sommerso contenuta in un documento che si chiama Sec95 in cui si traccia una separazione tra:

  • economia sommersa
  • economia informale,
  • ed economia criminale.

Il perimetro del sommerso economico diventa quindi quel complesso di attività di impresa di cui la pubblica amministrazione non ha conoscenza: per motivi di evasione fiscale e contributiva, per la mancata osservanza della più complessiva normativa sul lavoro, per illeciti in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro e per la mancanza di permessi ed autorizzazioni amministrative.

L’economia informale è invece formata da quelle unità che hanno in comune con il sommerso lo svolgimento di una attività legale disapplicando le normative che regolano l’economia ma che se ne differenzia perché viene esclusa dalla misurazione degli illeciti in quanto le sue caratteristiche di basso livello di organizzazione, scarsa (o assente) distinzione tra capitale e lavoro, prevalente destinazione al consumo familiare, rapporti di lavoro occasionali regolati dalle relazioni personali o familiari, non consentono di inquadrarla nell’ambito delle attività imprenditoriali.

Più marcata è invece la differenza con l’economia criminale a cui, nell’ambito dell’economia non ufficiale, sono ricondotte tutte quelle attività di produzione e distribuzione di beni e servizi illegali e quelle attività che risultano illegali in quanto svolte da un operatore non autorizzato.

Io credo che si sarebbe dovuto partire da questi presupposti anche per impostare un sistema sanzionatorio adeguato ai tempi e ai nuovi fenomeni sociali che si stanno verificando e il loro grado di pericolosità.

Un sistema che avrebbe dovuto pesare e distinguere nettamente le infrazioni formali da quelle sostanziali.

E perciò un sistema sanzionatorio differenziato, un sistema sanzionatorio che educhi e non punisca soltanto.

Un sistema sanzionatorio che privilegi la prevenzione più che la repressione.

Non può essere trattato allo stesso modo chi sbaglia una prima volta con chi persegue nell’errore.

I codici di comportamento di cui sento sempre più parlare come un toccasana mi fanno un po’ sorridere, anche perché noi con la nostra associazione professionale abbiamo sempre lavorato per una cultura dell’ispezione che a mio parer è cosa più importante.

Come mi fa sorridere l’efficacia dell’attuale sistema sanzionatorio che definisco, a seconda dei casi:

  • sollecita aziende;
  • ammazza aziende;
  • ingegna aziende.

Per spiegarmi meglio e andare sul concreto vorrei partire dall’analisi di uno dei fenomeni più singolari presenti in questo territorio: quello dei laboratori di confezioni gestiti dai cinesi, per i quali il sistema sanzionatorio messo in piedi dal legislatore anche se duro è efficace pressoché come l’acqua fresca.

A differenza del passato, però, quando i laboratori “cinesi” erano per lo più completamente “sommersi” (c.d. “laboratori clandestini”), oggi, nella maggior parte dei casi, è invalsa la pratica di iscriversi regolarmente presso la C.C.I.A.A. e la C.P.A. e di chiedere l’apertura di una posizione DM presso l’ I.N.P.S. e tale nuovo comportamento presenta profili di maggiore pericolosità.

Infatti, dietro lo schermo rappresentato da una regolare iscrizione alla C.C.I.A.A., all’INPS e all’INAIL (meramente formale) nella stragrande maggioranza dei casi si nasconde più facilmente una situazione irregolare del tipo di seguito descritto.

Tali laboratori hanno sì la prescritta posizione DM con relativa matricola, ma potendo verificare l’archivio “aziende” dell’INPS si evidenzia subito che i lavoratori denunciati siano, quasi sempre, solamente 1 o 2.

 

Limiti dimensionali aziende cinesi
Aziende che occupano da 1 a 5 dipendenti 88,91%
Aziende che occupano da 6 a 25 dipendenti 10,82%
Aziende che occupano da 26 a 50 dipendenti 0,16%
Aziende che occupano oltre 50 dipendenti 0,11%

 

Oltretutto per questi dipendenti risultano denunciati imponibili irrisori (ed irrealistici) e i saldi dei DM-10 (modello di denuncia dei contributi spettanti all’INPS) ammontano quasi sempre a pochissime centinaia o addirittura decine di euro.

È il caso di aggiungere che nemmeno questi modestissimi importi entrano nelle casse dell’Istituto previdenziale: il più delle volte, infatti, le denunce vengono presentate ”insolute”, cioè non pagate, quando addirittura non vengono tenute nascoste “nel cassetto”.

Quando gli ispettori esaminano i libri aziendali generalmente scoprono che solamente per 1 o 2 vengono registrate delle retribuzioni.

Tali registrazioni, poi, sono relative a pochissime ore al giorno e a pochissimi giorni al mese; e ciò anche quando le assunzioni dei lavoratori figurano effettuate a tempo pieno ed indeterminato.

E quando non si imbroglia con questi metodi si ricorre al part time..

Infatti, a partire dal 2005, cioè da quando è stata iniziata una sistematica attività di vigilanza, ben 18.429, cioè oltre il 42% dei lavoratori subordinati cinesi hanno instaurato un rapporto di lavoro part-time.

Perciò, il costo del lavoro dichiarato (ma non necessariamente sostenuto in concreto) da tali aziende è pari o prossimo allo zero, con ingentissime perdite per le casse dell’INPS.

Tutto ciò accade perché l’imprenditoria cinese operante in Italia nel settore delle confezioni produce le proprie merci al di fuori di ogni schema di legalità: inosservanza degli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva, degli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali.

Il grave problema rappresentato dai laboratori che operano con le modalità sopra descritte non potrà mai essere risolto in modo effettivo e definitivo se non si colpisce “al cuore“ il problema: vale a dire, l’enormità degli interessi economici in gioco ed il perverso intreccio degli stessi che fatalmente conduce alla complice “alleanza” fra laboratori che producono a costi pressoché nulli in una situazione di illegalità diffusa e committenti che, proprio da tale situazione, traggono con incredibile facilità profitti altrimenti impensabili.

Per questi motivi credo che per contrastare l’economia criminale sia del tutto inefficace il sistema sanzionatorio attuale, nonché le azioni di “contrasto” del tipo di quelle finora condotte, anche perché le stesse non hanno portato ad alcun risultato dal punto di vista dell’effettivo recupero non solo delle sanzioni ma addirittura delle somme evase a titolo di contributi e addebitate prima con i verbali ispettivi e, in un secondo momento, con le cartelle esattoriali di pagamento.

L’imprenditore cinese, infatti, fra le varie caratteristiche, vanta anche quella di una grandissima mobilità sul territorio (da una provincia e da una regione all’altra) e, pertanto, riesce ad eclissarsi subito prima o subito dopo la notifica della cartella esattoriale di pagamento; in ogni caso, salvo rarissime occasioni, non paga mai.

Certo è, però, che da questa situazione molti ne traggono vantaggio, se si eccettuano le casse degli Istituti Previdenziali e del Fisco.

I committenti, infatti, traggono profitto dalle commesse affidate a prezzi “stracciati”, dai tempi rapidi di esecuzione e dall’enorme flessibilità produttiva, altrimenti irrealizzabile.

L’azienda cinese trae profitti dall’utilizzo di manodopera a costi bassissimi e dall’evasione contributiva e fiscale; profitti che poi riversa (rigorosamente cash, per contanti) nell’acquisto di immobili in genere, di negozi, di esercizi pubblici ed altro, creando una “rete” sempre più vasta e radicata che in modo strisciante ma irresistibile sta “occupando” settori di attività sempre più numerosi.

Un’azione più efficace appare possibile e doverosa; ma va condotta, ripeto, mirando al “cuore” del problema, intendendosi qui per cuore la parte dove di solito si ripone il portafoglio.

Attualmente, il metodo per impostare una valida ed efficace azione di vigilanza può essere rappresentato dall’utilizzo di due strumenti che combinati insieme possono costituire un’arma molto “potente”:

  1. l’applicazione sistematica del disposto di cui all’art. 1 della L. 389/89 che, secondo l’interpretazione recentemente consolidatasi della Suprema Corte di Cassazione consente di applicare a qualsiasi settore produttivo (come già avveniva nel settore dell’edilizia in forza dell’Art. 29 della L. 341/95) il criterio della c.d. “retribuzione virtuale”: in buona sostanza, si devono calcolare ed addebitare i contributi obbligatori sulla base delle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva di settore, nonché sulla base dell’orario di lavoro previsto dalla stessa contrattazione, indipendentemente dalla circostanza che le retribuzioni vengano di fatto corrisposte e che il personale dipendente venga effettivamente impiegato per l’orario normalmente previsto dal contratto;
  2. l’applicazione sistematica dell’art. 29 del D.L.vo n° 276/2003 (c.d. riforma Biagi), come modificato dall’art. 6 del D.L.vo 6 Ottobre 2004 n° 251, che in buona sostanza stabilisce l’applicazione, nelle ipotesi di appalto lecito di opere, del criterio della responsabilità solidale del committente relativamente all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza, sia pure entro il limite di 1 anno (elevato a 2 anni a partire dall’1/1/2007) dalla data di cessazione dell’appalto.

Io credo che anziché puntare su sanzioni che nessuno pagherà mai sia molto più utile cercare di far pagare a qualcuno i contributi tramite i due “potenti” strumenti oggi pienamente disponibili agli organi di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL e della DPL.

Il risultato atteso è che le ditte committenti, che comunque è da ritenere abbiano un maggior grado di “solvibilità”, anche perché hanno sede stabile sul territorio e spesso possiedono beni mobili e/o immobili utilmente pignorabili, si trovino costrette, in ultima istanza, a pagare quei contributi che le ditte “cinesi”, per tutti i motivi già indicati, finiscono col non pagare praticamente mai.

Ho definito la seconda specie di sanzioni come sanzioni ammazza aziende, sia con l’applicazione della maxi sanzione, sia con il provvedimento di chiusura dell’attività.

Quando si tratta di sicurezza e di salubrità non ci sono attenuanti: sulla vita umana non si scherza.

Non applicare, ad esempio, la maxisanzione per l’unico collaboratore non iscritto del gestore di un bar senza dipendenti, significa ammazzare quella azienda.

Per non parlare del provvedimento di chiusura.

Non si può chiudere il panificio o l’unica farmacia di un paese se hanno l’unico dipendente in nero, come si fa con un cantiere edile che abitualmente sfrutta i propri dipendenti.

Per fortuna la circolare 24 di questi giorni, una circolare saggia ed equilibrata del ministero del lavoro, attenua le gravi conseguenze da me denunciate.

E infine assistiamo alle sanzioni ingegna aziende.

Sempre più numerosi sono i contratti job on call: regolarmente assunti e perciò non soggetti a sanzioni, ma presenti al alvoro solo nel giorno delle ispezioni.

In edilizia, poi, il part-time sta diventando sempre più diffuso.

Noi siamo abituati, però, non solo alle critiche, ma ci piace anche essere propositivi.

Detto questo, io credo che questo paese abbia la necessità di una grande rivoluzione nel campo della giurisdizione ordinaria del lavoro, dove non operano quelle procedure conciliative e di transazione fiscale previste e ammesse, invece, per tutte le controversie che appartengono alla giurisdizione tributaria.

Mi riferisco alla riluttanza a qualificare i contributi previdenziali alla stregua di veri e propri tributi.

Inoltre tutto ciò è incomprensibile alla luce dell’approvazione da parte del Parlamento delle disposizioni contenute nei commi 28, 29 e 30 dell’art. 4 del disegno di legge finanziaria per il 2008.

Infatti, al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta tenuti al rilascio del CUD, i medesimi avranno l’obbligo di comunicare mensilmente in via telematica, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Sarà, poi, un apposito decreto interministeriale a definire non solo le modalità attuative della surriferita disposizione, ma soprattutto anche le modalità di condivisione dei dati tra gli Enti previdenziali e l’agenzia delle Entrate mediante trasmissione mensile dei flussi telematici unificati (E. Mens) nonché attraverso la previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati.

Diventa così un’ineludibile esigenza erariale quella di estendere la disciplina fiscale della riscossione dei tributi alla contribuzione previdenziale, specificamente in materia di:

  1. adesione amministrativa per il pagamento dovuto dal contribuente;
  2. nonché di conciliazione giudiziale e di transazione fiscale col medesimo.

Credo che oggi noi dobbiamo imboccare la strada dell’accorpamento della legislazione sui contributi e premi all’interno dell’ordinamento tributario in forza dell’inerente riforma attuata con D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, e acclarare altresì l’appartenenza alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto «i tributi di qualunque genere e specie comunque denominati».

La classe politica e dirigenziale deve confrontarsi con i dati reali della situazione organizzativa della pubblica amministrazione, che è allo sfascio visto che il galleggiamento giudiziale è, di media, decennale, nella giurisdizione ordinaria del lavoro e che le somme accertate e pretese dagli enti pubblici previdenziali in materia di contributi e sanzioni dovuti dai soggetti obbligati ammontano a diverse decine di miliardi di euro.

L’impegno politico per la lotta al precariato, al lavoro nero, alla mancanza di sicurezza dovrebbe trovare un punto forte anche nella specifica delega al Governo.

Come, direte voi ?

Con una normativa garantista che uniformi la tutela previdenziale dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ma che affronti anche quello che è il vero problema dell’evasione, il livello troppo alto dei contributi sociali.

Se resta un solo euro nel tesoretto, usiamolo per ridurre il cuneo contributivo del costo del lavoro.

Qui starà la reale sfida politica in favore dei giovani e contro precariato e lavoro nero.

Le sole sanzioni, come del resto la pena di morte, sono solo uno scarso deterrente.

Vi ringrazio

Proposta del Prof. F.P. Rossi
del Centro studi ANIV

Art. …

  1. A far tempo dal …, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i contributi previdenziali e i premi, le sanzioni amministrative, comunque irrogate dalle competenti soggettività pubbliche, gli interessi e ogni altro accessorio.
  2. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione dalla quale dipende la decisione delle controversie di cui al precedente comma, fatta eccezione per le questioni in materia di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
  3. Nei procedimenti relativi alle controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti gli obblighi di contribuzione previdenziale, si osservano le disposizioni di cui all’art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  4. Il contribuente per obblighi previdenziali, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi delle leggi in materia e al quale sia stato notificato il relativo verbale di accertamento o di illecito amministrativo, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. In tale ipotesi, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
  5. Le disposizioni contenute nell’art. 182 ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applicano anche alle entrate contributive amministrate dagli enti previdenziali.
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