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Bonus di 200 euro, precisazioni Inps

 

Indennità di 200 euro per lavoratori dipendenti introdotta con l’articolo 31, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50: precisazioni dell'Inps con i messaggi 13 giugno 2022, n. 2397 e Con il messaggio 21 giugno 2022, n. 2505. Bonus di 200 euro ai pensionati e percettori di reddito di cittadinanza. Bonus di 200 euro alle altre categorie di beneficiari

 

(di Carmen Pierni, Centro studi Aniv)

 

Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, il D.L. n. 50/2022 ha previsto all’articolo 31, comma 1, che “ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro”.

modello F24 inps

Possono accedere a tale beneficio, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, a condizione che il lavoratore abbia beneficiato, nel primo quadrimestre dell'anno 2022, dell'esonero contributivo di cui al comma 121 della Legge 234/2021 per almeno una mensilità.

Si ricorda che tale ultima misura agevolativa sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori pari allo 0,8 punti percentuali è stata introdotta – mese per mese - per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692,00 euro (circ. INPS n. 43/2022). Il bonus di 200 euro non è cedibile nè sequestrabile ne' pignorabile e non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Esso è riconosciuto in misura fissa, una sola volta ed in automatico, previa acquisizione da parte del datore di lavoro di una dichiarazione con la quale il lavoratore dichiara di non percepire il bonus da parte di altro datore di lavoro e di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili e di reddito di cittadinanza (art. 32, commi 1 e 18 D.L. 50/22). Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiamo compensato la predetta indennità una tantum di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente. Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

L’INPS, con il messaggio n. 2505/2022, che segue il messaggio n. 2397/2022, chiarisce, altresì, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022. Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022 e la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).

Il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità sarà compensato dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva mensile di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, secondo le indicazioni operative fornite dall’INPS con Messaggio Hermes n. 2397/2022 e n. 2505/2022.

Il datore, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, dovrà valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”;
• nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
• nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06- 07/2022”;
• nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell’indennità ad essi erogata, i datori di lavoro dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
• nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
• nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 06 o 07;
• nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35” avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
• nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce “Posagri” del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.
Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato:
•nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell’anno 2022;
•nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell’anno 2022.

Bonus di 200 euro ai pensionati e percettori di reddito di cittadinanza.

Il D.L. prevede l’erogazione d’ufficio dell’una tantum di euro 200,00 da parte dell’INPS con la mensilità di luglio 2022 ai titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili e di reddito di cittadinanza.

Qualora i soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

Anche ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza l’indennità in parola è corrisposta d'ufficio dall’INPS nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, con esclusione, però, dei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31 e di cui ai commi da 1 a 16 dell’art. 32. In questi casi, l’erogazione avverrà sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

L’INPS erogherà l’indennità una tantum di 200 euro anche ai percettori di Naspi, DIS-COLL e di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

Bonus di 200 euro alle altre categorie di beneficiari

L'INPS erogherà, altresì, il bonus a domanda:
• ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto legge. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.
• ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del D.L. , che siano iscritti alla Gestione separata INPS e che abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;
• ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Anche in questo caso l'indennità è corrisposta ai soggetti che abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;
• ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, purché abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;
• ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 alla Gestione separata;
• agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore D.L. alla Gestione separata.

Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi e professionisti, le regole sono contenute nell’articolo 33 del D.L. n. 50/2022, che prevede la creazione di un Fondo specifico, con un finanziamento di 500 milioni di euro, per erogare la somma una tantum di 200 euro ai titolari di Partita IVA e ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private di categoria. In questo caso, la legge non specifica entro quali limiti di reddito scatterà il diritto al bonus perché le regole sono demandate ad un apposito decreto ministeriale.

Il Fondo sarà destinato ai Professionisti, titolari di partita iva, iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti, agli artigiani ed esercenti attività commerciali, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, agli Imprenditori agricoli a titolo principale (IAP), agli Autonomi iscritti alla gestione separata INPS, ad esclusione dei collaboratori coordinati e continuativi.