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INPS - Messaggio n. 1911 del 13/05/2021

 

Esonero contributivo parziale dal pagamento dei contributi Inps per autonomi e professionisti previsto dall'art. 1 commi 20-22, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

(a cura di Michele Martino)

 

modello F24 inps

 

L’articolo 1, commi dal 20 al 22, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio per l'anno 2021), per supportare la variegata platea dei lavoratori autonomi e dei professionisti, che come noto ha subito forti penalizzazioni a causa della pandemia da Covid-19 e dalle chiusure dovute al lockdown, ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che si trovino nella condizione di aver percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito, nell'anno 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno precedente, vale a dire rispetto al 2019.

L’articolo 1, comma 21, della legge n. 178/2020, in particolare, demandava la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero in oggetto all’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, il cui iter di pubblicazione è in corso di definizione.

Con il messaggio 1911 del 13-05-2021 l'Istituto di previdenza, dopo aver acquisito il nullaosta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attesa della pubblicazione del primo decreto interministeriale (di cui ne disponiamo copia col testo firmato dal ministro Orlando) e vista la scadenza ormai prossima del 17 maggio 2021 quale data ultima per il versamento della prima rata dei contributi (fissi, relativi 1° trimestre 2021) dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome artigiani e degli esercenti attività commerciali gestite dall’INPS, comunica il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata suddetta.

Abbiamo ricevuto da più parti una richiesta di parere e chiarimenti in merito all'esonero dal versamento e al correlato accredito dei contributi sulla posizione individuale dei lavoratori. Dal contenuto normativo si desume che, trattandosi di esonero previsto per legge e finanziato da un fondo all'uopo istituito, per gli aventi diritto l'accredito della contribuzione trimestrale sarà operato dall'Inps senza alcuna limitazione.

 

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Ti potrebbe interessare il contenuto del Decreto Legge 22 marzo 2021 , n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), con il quale, tra l'altro, per garantire l’assegnazione del beneficio a tutti i potenziali aventi diritto, sono state aumentate le risorse incrementando la dotazione del fondo dai 1000 milioni iniziali a 2,5 miliardi di euro (Art. 3 c.1 lett.a).