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CIG ordinaria per emergenza COVID-19

 

Coronavirus

Cassa Integrazione ordinaria per emergenza COVID-19: requisiti e modalità di accesso alla prestazione.

(di Michela Rodofili, Ispettore di Vigilanza Inps in Alessandria)

 

Il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia), con l’obiettivo di fronteggiare l’emergenza sociale ed economica innescata dalla diffusione del Corona Virus, ha introdotto una serie di misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese.

In particolare, si è disposto il potenziamento delle misure di integrazione salariale, introducendo la nuova causale “COVID-19 nazionale” per la cassa integrazione ordinaria, con una serie di deroghe rispetto a quanto previsto dalla normativa generale.
Il decreto ha disciplinato inoltre la corresponsione dell’assegno ordinario anche ai lavoratori delle aziende destinatarie del Fondo di Integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà.

I destinatari delle nuove norme

Nel messaggio n. 1287 del 18 marzo 2020 e nella successiva circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l’INPS ha elencato le aziende che possono accedere alla cassa integrazione ordinaria con la causale “COVID-19 nazionale: la misura è destinata ai medesimi beneficiari previsti dall’art. 10 del D. Lgs. n. 148/2015. La domanda può essere inoltrata anche dai datori di lavoro che hanno già richiesto la CIGO con altre causali, sia essa autorizzata o in corso di istruttoria.
La causale COVID prevarrà sulle altre e l’Istituto provvederà ad eliminare i periodi eventualmente già concessi in base a precedenti autorizzazioni, se si sovrappongono al periodo di integrazione per COVID.

La nuova causale è estesa anche alle aziende che, alla data di entrata in vigore del Decreto-legge n. 6/2020, ovvero al 23 febbraio 2020, fruivano già di un trattamento di integrazione salariale straordinario; la concessione della CIGO per COVID sospende la CIGS già in corso.

Deroghe al D.Lgs. n. 148/2015

Il Decreto Cura Italia prevede una serie di semplificazioni per l’accesso alla CIGO nello stato di emergenza.
Le deroghe possono essere così sintetizzate:

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di CIGO con causale COVID deve essere presentata, come nei casi ordinari, in via telematica, seguendo i consueti canali messi a disposizione dall’Istituto.
Come chiarito nel messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, si deve accedere al portale dell’INPS, sui Servizi online dedicati alle aziende ed ai consulenti, selezionando l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.
Nella domanda deve essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale”, scelta che consentirà di definire la richiesta senza allegare la relazione tecnica ma esclusivamente l’elenco dei lavoratori interessati dalla sospensione.
La domanda può essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello di inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Il messaggio n. 1321/ 2020 ha ulteriormente distinto due casi:

Nel primo caso, il giorno a partire dal quale si calcolano i quattro mesi è il 23 marzo 2020; il periodo tra il 23 febbraio ed il 23 marzo non si prende in considerazione.
Nel secondo caso, la decorrenza del termine coincide con la data di inizio della sospensione, seguendo le regole ordinarie.

Esempio 1

Riduzione di attività lavorativa iniziata il 2 marzo 2020
CIGO richiesta per il periodo dal 02/03/2020 al 01/05/2020
Termine di presentazione della domanda: 31/07/2020 (periodo 23/02/2020 – 23/03/2020 neutralizzato)

Esempio 2

Riduzione di attività lavorativa iniziata il 25 marzo 2020
CIGO richiesta per il periodo dal 25/03/2020 al 25/04/2020
Termine di presentazione della domanda: 31/07/2020 (fine del 4° mese successivo a quello di inizio periodo)

Istruttoria, durata ed erogazione della prestazione

L’istruttoria della CIGO con causale COVID è stata notevolmente semplificata in ragione dell’urgenza di erogare la prestazione: viene meno l’obbligo di dimostrare la temporaneità dell’evento e la previsione di ripresa della normale attività; la relazione tecnica non è richiesta e, inoltre, dovendo l’azienda allegare alla domanda la sola elencazione dei lavoratori coinvolti, l’Istituto dovrà limitarsi a verificare che gli stessi risultino già in forza alla data del 17 marzo 2020 (vedi nota 1) poiché, come visto, non è neppure richiesto il requisito dell’anzianità di 90 giorni.
Su tale punto, la circolare n. 47/2020 dell’INPS specifica che, se c’è stato un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., si considera, ai fini della data di assunzione, anche il periodo durante il quale il lavoratore era alle dipendenze dell’azienda cedente.
L’eventuale presenza di ferie pregresse non preclude l’accoglimento della domanda.
La durata massima prevista per la sospensione è di 9 settimane e la domanda può essere inerente anche a periodi precedenti al suo inoltro, purché compresi tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020. L’intervento potrà essere richiesto anche dalle aziende che, alla data della domanda, abbiano già superato i limiti massimi concedibili di integrazione ordinaria e straordinaria.

La prestazione può essere corrisposta al lavoratore dall’azienda e posta a conguaglio nella denuncia contributiva, secondo le modalità già disciplinate dalla legge e dalle circolari dell’INPS, oppure può essere erogata dall’Istituto mediante pagamento diretto.
In questa seconda ipotesi, la sede INPS territorialmente competente potrà autorizzare il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori, a semplice richiesta dell’azienda, senza che l’azienda debba attestare le difficoltà finanziare dell’impresa, come richiesto dall’art. 7 comma 5 del D.Lgs. n. 148/2015.
Con riferimento alle ipotesi di pagamento diretto, in data 30 marzo 2020 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Associazione Italia Bancaria, le parti sociali ed il Ministero del lavoro, che introduce la possibilità da parte delle banche che aderiranno, di anticipare i trattamenti di integrazione ordinaria con causale COVID, senza penalizzazioni nei rapporti creditizi con i datori di lavoro.

La convenzione prevede che i lavoratori sospesi possano inoltrare domanda di anticipazione direttamente ad una delle banche aderenti; sarà necessaria la contestuale apertura di un apposito conto corrente presso la banca erogatrice, che potrà avvenire a condizioni agevolate e ricorrendo a modalità telematiche. L’anticipazione della prestazione spetterà per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, in caso di durata massima della sospensione, ovvero 9 settimane.
La somma erogabile sarà ridotta proporzionalmente per periodi di sospensione di durata inferiore.
L’apertura del credito così disciplinata cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario oppure in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse. In tale ultima ipotesi, il lavoratore dovrà provvedere alla restituzione della somma già erogata nel termine di 30 giorni dalla richiesta della banca; il datore di lavoro sarà tenuto ad intervenire per garantire il credito del lavoratore, anche attraverso versamenti diretti o anticipi delle retribuzioni o del TFR spettanti al lavoratore stesso.

Sovrapposizione delle due causali “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e COVID-19 nazionale”

La circolare n. 47/2020 chiarisce che la concessione della cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”, prevista per tutto il territorio nazionale, non fa venire meno le prestazioni eventualmente già richieste dalle aziende che hanno unità produttive o lavoratori residenti nelle zone indicate nel D.P.C.M. del 1° marzo 2020. Nel decreto erano state individuate le prime zone in cui era in corso l’emergenza epidemiologica e con il d.l. n. 9/2020 del 2 marzo, era stata prevista la possibilità di accedere, in tali zone, alla cassa integrazione ordinaria con la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”, per la durata di 13 settimane.

Le integrazioni previste con le due causali sono cumulabili ed i datori di lavoro potranno richiedere l’integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario per 13 settimane, con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e, per ulteriori 9 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”.
Le domande di CIGO inoltrate con causale “Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020” da aziende non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge n. 9/2020, verranno trasformate d’ufficio in domande di CIGO con causale “COVID-19 nazionale”; il periodo di integrazione non potrà essere antecedente al 23 febbraio 2020 né avere durata superiore alle 9 settimane previste dalla legge.

Cassa integrazione ordinaria per COVID-19 e CIGS

Come già visto, l’accoglimento della domanda di CIGO con causale COVID è subordinato alla sospensione della cassa integrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 6/2020, ovvero al 23 febbraio 2020.
La circolare n. 47/2020 dell’INPS, emanata d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiarisce che il datore di lavoro dovrà, in questi casi, inoltrare richiesta di sospensione della CIGS in corso al Ministero stesso, tramite la piattaforma CIGS online o tramite pec indirizzata alla Direzione generale ammortizzatori sociali.

Il Ministero del lavoro provvederà a disporre la sospensione della cassa straordinaria in corso con proprio decreto; nel decreto verranno indicate:

La cassa integrazione straordinaria si considera in corso se già perfezionata alla data del 23 febbraio 2020 o attivata dopo tale data e in corso al 28 marzo 2020, data di emanazione della circolare n. 47 dell’INPS.
I decreti di sospensione della CIGS verranno trasmessi dal Ministero del lavoro al “Sistema UNICO” per renderne possibile la consultazione all’Istituto, ai fini della definizione delle domande di CIGO con la causale “COVID-19 nazionale: tali domande potranno essere approvate solo nel momento in cui risulti l’effettiva sospensione della cassa straordinaria.

Terminato il periodo di integrazione ordinaria, l’azienda dovrà richiedere all’INPS una nuova autorizzazione alla cassa straordinaria, che verrà concessa sulla base del secondo decreto emanato dal Ministero del Lavoro e per il periodo in esso indicato.

 

 1) Il Decreto Cura Italia aveva previsto inizialmente la possibilità di integrazione solo per i lavoratori già assunti alla data del 23 febbraio; successivamente, il D.L. n. 23/2020 dell’8 aprile, c.d. Decreto Liquidità Imprese, ha esteso la misura anche ai lavoratori assunti fino al 17 marzo 2020.

 

 dello stesso autore: Cassa Integrazione in deroga per emergenza COVID-19