Aggiornamenti Agenda

10 gennaio 2012

Aggiornamenti Agenda al 31.12.2011

 

PARTE TERZA – PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

6.1      APPRENDISTI E TIROCINANTI (pag. 194)

Il 25 ottobre 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 con il quale è stato riformato il contratto di apprendistato.

Il provvedimento si compone di sette articoli:

Art. 1

Definizione

1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo  indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

2. Il contratto di apprendistato è definito  secondo  le  seguenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

 

Art. 2

Disciplina generale

1. La disciplina del  contratto  di  apprendistato  è  rimessa  ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti  collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da  associazioni  dei  datori  e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul  piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:

a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla  contrattazione  collettiva  o  dagli  enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;

b) divieto di retribuzione a cottimo;

c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino  a  due  livelli inferiori rispetto alla  categoria  spettante,  in  applicazione  del contratto collettivo nazionale di lavoro,  ai  lavoratori  addetti  a mansioni o funzioni che richiedono  qualificazioni  corrispondenti  a quelle al conseguimento  delle  quali  è  finalizzato  il  contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;

d) presenza di un tutore o referente aziendale;

e) possibilità di  finanziare  i  percorsi  formativi  aziendali degli   apprendisti   per   il   tramite   dei    fondi    paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della  legge  23  dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 12 del decreto legislativo  10  settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi  con le Regioni;

f) possibilità del  riconoscimento,  sulla  base  dei  risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e  interna alla impresa, della qualifica professionale ai  fini  contrattuali e delle competenze acquisite ai  fini  del  proseguimento  degli  studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

g) registrazione della formazione effettuata  e  della  qualifica professionale  a  fini  contrattuali  eventualmente   acquisita   nel libretto formativo del cittadino di  cui  all’articolo  2,  comma  1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;  

h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta  giorni,  secondo  quanto  previsto  dai contratti collettivi;  

i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine  del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;  

l) divieto per le parti di  recedere  dal  contratto  durante  il periodo di formazione  in  assenza  di  una  giusta  causa  o  di  un giustificato   motivo.   In   caso   di   licenziamento   privo    di giustificazione  trovano  applicazione  le  sanzioni  previste  dalla normativa vigente;

m) possibilità per  le  parti  di  recedere  dal  contratto  con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione  ai  sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile.  Se  nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario  rapporto  di  lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

2. Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla  previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:  

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie professionali;

b) assicurazione contro le malattie;

c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;

d) maternità;

e) assegno familiare.

 

3. Il numero complessivo di apprendisti che  un  datore  di  lavoro può  assumere  con  contratto  di  apprendistato,   direttamente   o indirettamente per il tramite delle agenzie  di  somministrazione  di lavoro ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare  il  100  per  cento  delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso  il  datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro  che  non  abbia  alle  proprie

dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque  ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in  numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non  si applica alle imprese artigiane per le quali trovano  applicazione  le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

 

Art. 3

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

1. Possono essere assunti con contratto  di  apprendistato  per  la qualifica e per il diploma  professionale,  in  tutti  i  settori  di attività, anche per l’assolvimento  dell’obbligo  di  istruzione,  i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento  del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è  determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire  e  non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente  formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.  

2. La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  previo  accordo  in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite  le  associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative  sul  piano  nazionale,  nel  rispetto  dei  seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione della qualifica o diploma professionale  ai  sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 

b) previsione di un monte ore di formazione, esterna  od  interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del  diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma  1  e  secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del  decreto  legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati  a  livello nazionale, territoriale o aziendale  da  associazioni  dei  datori  e prestatori di lavoro comparativamente  più  rappresentative  per  la determinazione,  anche  all’interno  degli  enti  bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.

 

Art. 4

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato  professionalizzante  o  di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale  a  fini contrattuali i soggetti di età compresa tra  i  diciotto  anni  e  i ventinove  anni.  Per  i  soggetti  in  possesso  di  una   qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o  di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno  di età.

2.  Gli  accordi  interconfederali   e   i   contratti   collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista  e  del  tipo  di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e  le  modalità di erogazione della formazione per  l’acquisizione  delle  competenze tecnico-professionali  e  specialistiche  in  funzione  dei   profili professionali   stabiliti   nei   sistemi   di   classificazione    e inquadramento del personale, nonché la  durata,  anche  minima,  del contratto che, per la sua componente  formativa,  non  può  comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato  individuate  dalla  contrattazione  collettiva   di riferimento.

3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere,  svolta sotto la responsabilità della  azienda,  è  integrata,  nei  limiti delle  risorse  annualmente  disponibili,  dalla  offerta   formativa pubblica,  interna  o  esterna   alla   azienda,   finalizzata   alla acquisizione di  competenze  di  base  e  trasversali  per  un  monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto  conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.

4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori  di  lavoro possono definire, anche nell’ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della  qualifica  di  maestro  artigiano  o  di mestiere.

5. Per i datori di lavoro che  svolgono  la  propria  attività  in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale  da  associazioni  dei  datori  e  prestatori   di   lavoro comparativamente più rappresentative  sul  piano  nazionale  possono prevedere  specifiche  modalità  di  svolgimento  del  contratto  di apprendistato, anche a tempo determinato.

 

Art. 5

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività  di  ricerca, per  il  conseguimento  di  un  diploma  di   istruzione   secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta  formazione, compresi i dottorati di  ricerca,  per  la  specializzazione  tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.  144, con particolare  riferimento  ai  diplomi  relativi  ai  percorsi  di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di  cui all’articolo  7  del  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato  per  l’accesso alle  professioni  ordinistiche  o  per  esperienze  professionali  i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una  qualifica  professionale  conseguita  ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,  il  contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato  a  partire dal diciassettesimo anno di età.  

2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i  soli  profili  che attengono  alla  formazione,   in   accordo   con   le   associazioni territoriali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro comparativamente  più  rappresentative  sul  piano   nazionale,   le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di  riconoscimento istituzionale di  rilevanza  nazionale  o  regionale  e  aventi  come oggetto la promozione delle attività  imprenditoriali,  del  lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.  

3.  In  assenza   di   regolamentazioni   regionali   l’attivazione dell’apprendistato  di  alta  formazione  o  ricerca  è  rimessa  ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro  o  dalle loro  associazioni  con  le  Università,  gli  istituti  tecnici   e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.

 

Art. 6

Standard professionali, standard  formativi  e  certificazione  delle competenze

1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente  decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione,  della  università  e  della  ricerca,  e previa intesa con le Regioni e le province  autonome  definisce,  nel rispetto delle competenze delle Regioni  e  province  autonome  e  di quanto stabilito nell’intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi  in  apprendistato  per   la   qualifica   e   il   diploma professionale e in apprendistato di alta formazione.

2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi  in  apprendistato professionalizzante  e  in  apprendistato  di  ricerca  gli  standard professionali di  riferimento  sono  quelli  definiti  nei  contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza,  attraverso  intese specifiche da sottoscrivere a livello  nazionale  o  interconfederale anche in corso  della  vigenza  contrattuale.  La  registrazione  nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e  della qualifica professionale a fini contrattuali  eventualmente  acquisita è di competenza del datore di lavoro.

3. Allo scopo di armonizzare le  diverse  qualifiche  professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e  consentire una correlazione tra standard formativi e standard  professionali   è istituito, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base  dei  sistemi  di classificazione del personale previsti nei  contratti  collettivi  di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla  intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del  17  febbraio  2010,  da  un apposito  organismo  tecnico  di  cui  fanno   parte   il   Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca,  le  associazioni dei   datori   e   prestatori   di   lavoro   comparativamente   più rappresentative  sul  piano  nazionale  e  i   rappresentanti   della Conferenza Stato-regioni.

4.  Le  competenze  acquisite  dall’apprendista   potranno   essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni  e  Provincie Autonome  di  Trento  e  Bolzano  sulla  base  del  repertorio  delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e  parti sociali  nell’accordo  del  17  febbraio  2010.  Nelle   more   della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.

 

Art. 7

Disposizioni finali

1. In caso di inadempimento nella erogazione  della  formazione  di cui sia esclusivamente responsabile il datore di  lavoro  e  che  sia tale da  impedire  la  realizzazione  delle  finalità  di  cui  agli articoli 3, 4 e 5, il  datore  di  lavoro  è  tenuto  a  versare  la differenza  tra  la  contribuzione  versata  e  quella   dovuta   con riferimento al livello di inquadramento  contrattuale  superiore  che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore  al  termine  del  periodo  di apprendistato, maggiorata  del  100  per  cento,  con  esclusione  di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a  seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso  di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della  formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo  del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   adotterà   un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del  decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine  al datore di lavoro per adempiere.

2. Per ogni violazione delle disposizioni  contrattuali  collettive attuative dei principi di cui all’articolo 2, comma  1,  lettere  a), b), c)  e  d),  il  datore  di  lavoro  è  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di  recidiva  la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300  a  1500  euro.  Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente  comma provvedono gli organi di vigilanza  che  effettuano  accertamenti  in materia di lavoro  e  previdenza  nei  modi  e  nelle  forme  di  cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,  come sostituito dall’articolo 33 della legge  4  novembre  2010,  n.  183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.  689  è  la  Direzione  del  lavoro territorialmente competente.

3. Fatte salve  specifiche  previsioni  di  legge  o  di  contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato  sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.  

4.  Ai  fini   della   loro   qualificazione   o   riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori  in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga  alle  previsioni di cui all’articolo 2,  comma  1,  lettera  i),  le  disposizioni  in materia di licenziamenti individuali di  cui  alla  legge  15  luglio 1966, n.  604,  nonché  il  regime  contributivo  agevolato  di  cui all’articolo 25, comma 9, della  legge  23  luglio  1991,  n.  223  e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge.

5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali  si intendono esclusivamente quelli definiti  all’articolo  2,  comma  1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Ferma restando la disciplina di  regolazione  dei  contratti  di apprendistato gia’ in essere, con l’entrata in  vigore  del  presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25,  gli  articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987,  n.  56,  l’articolo  16  della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a  53  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.  

7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al  presente decreto non sia immediatamente operativa,  trovano  applicazione,  in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in  vigore del presente  decreto,  le  regolazioni  vigenti.  In  assenza  della offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4,  comma  3,  trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.  

8.  La  disciplina  del  reclutamento   e   dell’accesso,   nonché l’applicazione del  contratto  di  apprendistato  per  i  settori  di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente  decreto, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di  concerto  con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore del presente decreto.

9. In  attesa  della  riforma  degli  incentivi  alla  occupazione, restano  fermi  gli  attuali  sistemi  di  incentivazione   economica dell’apprendistato. I benefici contributivi in materia di  previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un  anno  dalla  prosecuzione del rapporto di lavoro al termine  del  periodo  di  formazione,  con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4  del  presente articolo.

10. I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono  fare riferimento al percorso formativo della Regione dove  è  ubicata  la sede legale e possono altresì accentrare  le  comunicazioni  di  cui all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre  2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.  

11. Restano in ogni  caso  ferme  le  competenze  delle  Regioni  a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano  ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.  

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. È  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

pdficon

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